Natura delle fecce da consegnare alla distilleria in adempimento all’obbligo delle prestazioni viniche.
Si fa seguito alle disposizioni emanate con D.m. 5 agosto 1981 (G. u. n. 226 del 19 agosto 1981) e con circolare n. 24 del 5 agosto 1981 in merito all’oggetto nonché alle richieste di precisazioni avute sulla stessa materia.
Al riguardo, con riferimento al primo comma dell’articolo 39 del regolamento del Consi- glio n. 337/79 (ora reg. n. 1493/99) – che vieta, tra l’altro, la pressatura delle fecce di vino – si richiama l’attenzione sull’esigenza del rispetto del dettato comunitario in ordine alla natura dei sottoprodotti da avviare alla distillazione in assolvimento dell’obbligo sulle «prestazioni viniche» e, in particolare, a quella delle fecce.
Ciò, allo scopo – oltre che del miglioramento qualitativo del vino – anche di quello assai importante dell’eliminazione dei presupposti delle frodi che tanto influsso negativo hanno sull’andamento del mercato del vino e sull’economia generale del settore vitivinicolo.
Premesso quanto sopra, anche per far sì che l’obbligo delle prestazioni viniche risulti preferibilmente soddisfatto soltanto con i sottoprodotti e, quindi, senza il ricorso ad integrazioni con quantitativi di vino, si precisa che le fecce di vino da conferire alla distillazione debbono avere consistenza melmosa come, del resto, è anche precisato nella definizione di questo sottoprodotto al punto 18 dell’allegato II del citato regolamento n. 337/79.