Documenti di accompagnamento per vinacce destinate a distillerie.
Si fa riferimento alla nota sopraemarginata, relativa all’oggetto.
Al riguardo, premettendo che la circolare n. 3 del 31 luglio 2000 nulla ha innovato in ordine agli adempimenti concernenti i documenti atti a scortare le vinacce destinate alle distillerie, che permangono invariati da molti anni, si fa presente che: – in relazione a quanto già rappresentato nella nota n. 22947 del 14/9 u.s., già trasmessa ai direttori degli uffici periferici in indirizzo, in luogo della bolla dei beni viaggianti ex Dpr n. 627/78, può essere emesso il documento di accompagnamento destinato a scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli allo stato sfuso, anche senza la vidimazione successiva alla compilazione;
– confermando l’orientamento già esposto al punto n. 11.13 della citata circolare, l’obbligo di trasmettere copia del documento di accompagnamento precitato non sussiste nel caso in cui le vinacce siano dirette in distilleria in assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/99.