Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Distillazione, sottoprodotti e alcoli
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 11-04-2001
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 18-05-2001
Numero gazzetta: 114
Data aggiornamento: 01-01-1970

Aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie.

Articolo 1.

1. I vini avviati alle distillazioni, previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono preventivamente denaturati con cloruro di litio.

2. L’operazione di denaturazione di cui al comma precedente è effettuata almeno tre giorni feriali prima della estrazione del vino dallo stabilimento vitivinicolo per essere avviato alla distillazione.

 

Articolo 2.

1. Il cloruro di litio, al fine di consentirne la corretta ed omogenea dispersione nella partita di vino oggetto della denaturazione, è perfettamente sciolto in una parte del vino, prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla partita stessa.

2. Il cloruro di litio, al termine delle operazioni di cui al comma 1, è presente nei vini di cui all’art. 1, nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto.

 

Articolo 3.

1. L’avvenuta denaturazione dei vini è comunicata all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nello stesso giorno in cui sono terminate le operazioni di cui agli articoli 1 e 2.

2.  La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica e contiene:

a) la ragione sociale, la partiva I.V.A. o il codice fiscale nonché la sede ed il telefono ed il fax del detentore;

b) l’indirizzo del luogo in cui sono detenuti i vini denaturati;

c) l’ubicazione, conformemente a quanto indicato sulla cartina planimetrica di cui all’art. 40 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162, dei recipienti in cui sono contenuti i vini denaturati;

d) la quantità di vino denaturato contenuta in ciascun recipiente;

e) il riferimento alle annotazioni sul registro delle entrate e delle uscite relative alle operazioni di denaturazione;

f)  la dichiarazione di avvenuta denaturazione, sottoscritta dal legale rappresentante;

g) la dichiarazione di impegno ad effettuare il giornaliero rimontaggio delle vasche in cui sono contenuti i vini denaturati fino alla data di invio in distilleria, sottoscritta dal legale rappresentante; h) il programma di trasferimento alla distilleria delle partite di vino.

3. La comunicazione di cui al comma 2, incompleta od inesatta, si considera come non effettuata.

 

Articolo 4.

1. Il distillatore verifica che il cloruro di litio sia uniformemente contenuto, nelle singole partite di vino introdotte, nella misura stabilita dall’art. 2.

2. Al distillatore riconosciuto è fatto divieto di ritirare il prodotto che risulti irregolarmente denaturato.

 

Articolo 5.

1. Il D.m. 20 maggio 1986, pubblicato nella G.u. n. 140 del 15 giugno 1986, è abrogato.

2. Ogni richiamo al decreto abrogato, di cui al precedente comma, è da intendersi riferito al presente decreto.