Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Distillazione, sottoprodotti e alcoli
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 23-04-2001
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 07-07-2001
Numero gazzetta: 156
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disciplina per il riconoscimento dei distillatori assimilati al distillatore e al produttore.

Articolo 1.

1.  Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate «Regioni», a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, conferiscono ai soggetti richiedenti, i cui stabilimenti sono ubicati nel loro territorio, i riconoscimenti di «distillatore», di «assimilato al distillatore» e di «assimilato al produttore» di seguito denominati riconoscimenti.

 

Articolo 2.

1. Per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie, il distillatore presenta domanda all’organo regionale competente. A tal fine il distillatore dimostra di possedere:

– licenza di esercizio rilasciata dall’Utf competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere distillate;

– certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall’ufficio competente per territorio;

– certificato di prevenzione incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco;

– autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue derivanti dal processo di distillazione;– autorizzazione sanitaria.

2. Per ottenere il riconoscimento di «assimilato al distillatore» la persona fisica o giuridica o associazione di persone che soddisfi alle condizioni previste dall’art. 41 del regolamento n. 1623/2000, presenta una domanda in tal senso alla «Regione» dimostrando che l’attività indicata è svolta a carattere professionale.

3. Le «Regioni» pubblicano sul proprio bollettino ufficiale le modalità e gli eventuali ulteriori requisiti, oltre quelli indicati al comma 2, cui i soggetti interessati si attengono per richiedere i relativi riconoscimenti.

 

Articolo 3.

1. Per ottenere il riconoscimento di «assimilato al produttore» ai sensi dell’art. 41, paragrafo 3 del regolamento n. 1623/00, le associazioni di cantine cooperative che soddisfano le condizioni previste dal medesimo articolo e che intendono avviare alla distillazione vino prodotto e conferito dalle cantine cooperative aderenti, presentano apposita domanda alla regione competente in base alla sede dell’associazione interessata.

 

Articolo 4.

1. Le «Regioni» procedono alla revoca temporanea o definitiva dei riconoscimenti concessi se il titolare non soddisfa gli obblighi che derivano dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

 

Articolo 5.

1. Le disposizioni adottate dalle «Regioni» sono comunicate al ministero delle Politiche agricole e forestali – Dipartimento dei mercati – Direzione generale delle politiche agroalimentari – Ufficio vitivinicolo – via XX settembre n. 20 - Roma, di seguito denominato «Ministero».

2. Le «Regioni» comunicano tempestivamente l’avvenuto riconoscimento al «Ministero» il quale iscriverà nell’apposito elenco nazionale il soggetto riconosciuto. L’iscrizione dà diritto ai benefici comunitari.

3. Il «Ministero» compila l’elenco nazionale dei «distillatori», degli «assimilati al distillatore» e degli «assimilati al produttore» previsti dalla regolamentazione comunitaria.

4. Le «Regioni» comunicano tempestivamente le eventuali revoche dei riconoscimenti al «Ministero» il quale automaticamente cancella il soggetto dall’elenco in caso di revoche definitive.

5. La cancellazione esclude il soggetto dall’accesso ai benefici comunitari.

6. I riconoscimenti concessi dal «Ministero» in conformità delle disposizioni richiamate nelle premesse, sono validi fino al 31 luglio 2002.

 

Articolo 6.

1.  Sono abrogati i decreti ministeriali del 26 giugno 1989 e del 26 ottobre 1989.

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.