Esonero dalla consegna dei sottoprodotti della vinificazione alla distillazione per i produttori della regione Toscana.
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all’articolo 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.
Articolo 2
Esoneri
1. Per la campagna 2009/2010 i produttori di vino che operano sul territorio della regione Toscana, con una produzione compresa tra i 101 ed i 1.000 hl, sono esonerati dall’obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione, ma soggetti al ritiro sotto controllo ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008.
2. L’esonero è concesso ai produttori che procedono alla vinificazione di uve prevalentemente di proprietà e riguarda le sole vinacce, destinate sia ad usi agronomici che energetici. Per produzione prevalente si intende che almeno i 2/3 delle uve trasformate provengano dalla coltivazione aziendale.
3. L’utilizzo delle vinacce per gli usi agronomici è ammesso, in conformità alla normativa ambientale vigente in materia, quale ammendante unicamente sui terreni di propria proprietà nell’ambito dello stesso ciclo produttivo. In particolare, è fatto divieto di spargimento:
entro 5 metri di distanza dai corsi d’acqua; sui terreni gelati, innevati e saturi d’acqua; tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola.
Articolo 3
Controlli
1. I produttori che si avvalgono del ritiro sotto controllo ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto rispettano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 3 e 4, nonché alle disposizioni impartite dalla regione Toscana e sono soggetti ai controlli svolti dal Corpo forestale dello Stato.
2. I produttori di cui al comma 1 trasmettono, settantadue ore prima delle operazioni di ritiro, all’ICQ-RF di Firenze, che la inoltra al Corpo forestale dello Stato secondo modalità impartite dalla Regione Toscana, una comunicazione contenente:
la natura e la quantità delle vinacce oggetto del ritiro; il luogo in cui sono depositate; la destinazione finale; il giorno e l’ora di inizio delle operazioni destinate a renderle inutilizzabili per il consumo umano. Nella comunicazione è riportato il codice unico aziendale (CUA).
3. In applicazione dell’articolo 46, lettere j) e k), del regolamento n. 436/09, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore, sono annotati: la trasmissione della comunicazione all’organo di controllo nella colonna «descrizione», il giorno stesso in cui è trasmessa la comunicazione;
lo scarico della vinaccia da destinare al ritiro sotto controllo, il giorno stesso in cui è effettuata l’operazione di ritiro e prima dell’operazione stessa.
4. Le comunicazioni recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito da ICQ-RF, nonché il numero progressivo corrispondente a quello che figura per la relativa annotazione nella colonna «descrizione» del registro medesimo. Copia della comunicazione scorta il trasporto della vinaccia ritirata e viene esibita a richiesta dell’organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.
5. Al fine di rispettare quanto previsto dagli articoli da 76 a 80 del Regolamento 555/08, il Corpo forestale dello Stato effettua i controlli sulla effettiva eliminazione delle vinacce e sul rispetto del divieto di sovrappressione delle uve secondo un piano che prevede: controlli amministrativi sistematici; controlli in loco di un campione che rappresenti almeno il 5% dei produttori che effettuano il ritiro sotto controllo ai sensi del presente decreto; un’analisi dei rischi valutata ed aggiornata annualmente secondo quanto disposto dall’articolo 79 del Regolamento 555/08.
Attraverso i controlli è verificata, altresì, l’osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari citati e, in particolare nell’allegato VI sez. D del regolamento 479/08, negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 e delle disposizioni contenute nel presente decreto.
6. Il rispetto della normativa ambientale è assicurato dai controlli di competenza del Corpo forestale dello Stato per garantire la corretta distribuzione delle vinacce sui terreni di proprietà.
Articolo 4
Disposizioni finali
1. La regione Toscana, al termine della campagna vendemmiale, invia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, una relazione contenente il numero dei produttori che hanno effettuato il ritiro sotto controllo, la quantità delle vinacce, la loro destinazione, il numero di controlli effettuati e l’esito degli stessi.