Cessione di vinaccia da una distilleria ad un’altra per la produzione di alcol da destinare ad usi industriali.
Si fa riferimento alla nota di codesta Associazione del 23 giugno 2010, relativa all’oggetto, pervenuta alla scrivente tramite la Direzione generale della prevenzione e repressione frodi.
In merito, la scrivente, nel concordare con quanto evidenziato dall’Ispettorato che legge per conoscenza, ritiene che la normativa in vigore, articolo 14, comma 2, della legge n. 82/06, nel prevedere che la vinaccia e le fecce di vino, comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei prodotti vinosi, devono essere direttamente avviate alle distillerie autorizzate, non consente il trasferimento richiesto.
Ciò anche in considerazione del fatto che il successivo comma 3 della precitata disposizione prevede che sia consentito alle distillerie l’istituzione di centri raccolta temporanei, fuori fabbrica, previa autorizzazione rilasciata dall’ispettorato. Pertanto si è dell’avviso che lo stabilimento presso il quale è ritirata la vinaccia deve coincidere con quello presso il quale la vinaccia stessa è distillata e, quindi, non è consentita la cessione della vinaccia tra due distillerie riconosciuto.
Si fa presente, infine, che le disposizioni applicativa (D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008) sembrano presupporre la coincidenza del soggetto che ritira/acquista la vinaccia con il soggetto che, poi, effettivamente procede alla distillazione della stessa.