Organo: Corte di Giustizia
Categoria: Etichettatura
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 03-06-1999
Numero provvedimento: 33
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 17-07-1999
Numero gazzetta: 204
Data aggiornamento: 01-01-1970

Nella causa C-33/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Rechtbank van Koophandel di Hasselt): Colim NV contro Bigg’s Continent Noord NV (Ravvicinamento delle legislazioni - Procedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche - Direttiva 83/189 - Etichettatura e presentazione dei prodotti - Protezione dei consumatori - Lingua).

1. L’obbligo di usare almeno la lingua, o le lingue, della regione in cui i prodotti vengono immessi sul mercato relativamente alle indicazioni circa l’etichettatura, le istruzioni per l’uso e gli attestati di garanzia non costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182.

2. In assenza di una completa armonizzazione delle esigenze di tipo linguistico relative alle indicazioni figuranti su prodotti importati, gli Stati membri possono adottare provvedimenti nazionali recanti l’obbligo di redigere le suddette indicazioni nella lingua della regione ove i prodotti vengono messi in vendita, o in un’altra lingua facilmente comprensibile per i consumatori di tale regione, a condizione che i suddetti provvedimenti si applichino indistintamente a tutti i prodotti nazionali ed importati, ed abbiano carattere di proporzionalità rispetto allo scopo della tutela del consumatore da essi perseguito. I detti provvedimenti devono, in particolare, limitarsi alle indicazioni cui lo Stato membro attribuisce carattere di obbligatorietà, e relativamente alle quali l’uso di altri mezzi diversi dalla traduzione non consentirebbe un’adeguata informazione dei consumatori.