Organo: Corte di Giustizia
Categoria: Etichettatura
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 14-07-1998
Numero provvedimento: 385
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 26-09-1998
Numero gazzetta: 299
Data aggiornamento: 01-01-1970

Nella causa C-385/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Amtsgericht di Aquisgrana): Procedimento penale contro Herman Josef Goerres (Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112 - Tutela dei consumatori - Lingua).

I. L’articolo 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, non osta a una normativa nazionale che prescrive, per quanto riguarda i requisiti linguistici, l’uso di una determinata lingua per l’etichettatura dei prodotti alimentari, ma che consente del pari, in via alternativa, l’uso di una lingua facilmente compresa dagli acquirenti.

II. Tutte le indicazioni obbligatorie prescritte dalla direttiva 79/112 devono figurare sull’etichettatura in una lingua facilmente compresa dai consumatori dello Stato o della regione di cui trattasi, oppure mediante altri accorgimenti, come disegni, simboli o pittogrammi. Un’etichetta complementare («Zusatzschild») apposta nel negozio, nel posto in cui si trova il prodotto considerato, non costituisce una misura sufficiente per garantire l’informazione e la tutela del consumatore finale.