Designazione e presentazione dei vini.
Nel corso della riunione del Comitato di gestione vino dell’11 giugno 1998, sono stati richiesti da parte di alcune delegazioni chiarimenti in ordine alla possibilità di riportare in etichetta per la designazione dei vini che gli stessi sono stati ottenuti secondo quanto previsto dal regolamento n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologica dei prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
In merito la Commissione ha precisato che il vino non figura tra i prodotti trasformati di cui all’allegato VI del precitato regolamento.
È stato sottolineato, inoltre, che il riferimento alla natura biologica in etichetta può riguardare esclusivamente le uve. Tale indicazione, però, non deve essere riportata tra le indicazioni obbligatorie.
Nel corso delle discussioni è emerso, altresì, che l’Italia ha chiesto che anche il vino figuri tra i prodotti trasformati che possono usufruire della indicazione che trattasi di prodotto ottenuto da procedimenti di trasformazione che caratterizzano la natura biologica del prodotto.
Si resta in attesa di conoscere osservazioni in proposito, in quanto l’argomento formerà oggetto di ulteriori discussioni.