Organo: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Categoria: Etichettatura
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 02-08-2001
Numero provvedimento: 167
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 10-08-2001
Numero gazzetta: 185
Data aggiornamento: 01-01-1970

Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari.

Con le circolari n. 165 del 31 marzo 2000 e n. 166 del 12 marzo 2001 sono state fornite utili informazioni per la corretta applicazione delle norme in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari allo scopo di assicurare trasparenza commerciale e tutela dei diritti dei consumatori.

Con la presente vengono affrontati altri problemi, rilevati da questo ministero, che in quanto suscettibili di trarre in errore il consumatore o di non consentirgli di fare scelte oculate negli acquisti, necessitano di chiarimenti.

L’etichettatura deve essere realizzata in modo chiaro, mettendo eventualmente in rilievo anche attraverso la raffigurazione grafica, ingredienti o materie prime, allo scopo di aiutare l’acquirente nella scelta dei prodotti.

È stato rilevato, però che, in taluni settori merceologici e nei comparti di esposizione nei locali di vendita, non sempre vengono seguite prassi corrette.

Si ritiene, pertanto, utile fornire le necessarie informazioni sui comportamenti da adottare invitando contestualmente, gli organi di vigilanza a intervenire perché venga assicurata lealtà commerciale e garantita la tutela degli interessi dei consumatori.

A) omissis)

B) Utilizzazione di prodotti a denominazione definita.

I prodotti che hanno una denominazione definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con il loro nome anche nell’elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati.

Viene rilevato sempre più spesso che detti nomi sono accompagnati da aggettivazioni suscettibili di confondere l’acquirente sulla natura del prodotto e sulla qualità delle materie prime utilizzate. Il fenomeno risulta rilevante soprattutto nel settore della lavorazione del pomodoro San Marzano.

Si ritiene, pertanto, necessario segnalare che, nella presentazione dei prodotti finiti, i nomi definiti, in particolare se ad essi è attribuita la DOP o la IGP, siano riportati senza aggettivazioni ed in modo completo.

Il termine «aceto», infine, da solo non può essere utilizzato, ma va sempre completato dal nome della materia prima agricola alcoligena da cui deriva, quale aceto di vino, aceto di alcol.

C) Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

L’obbligo di detta indicazione è previsto solo in Italia in quanto non contemplato dalla direttiva n. 79/112 (ora 2000/13). Si tratta di una deroga nazionale mantenuta in considerazione della sua utilità ai fini della individuazione del luogo e dell’impianto ove sono state effettuate le operazioni di confezionamento.

L’art. 14 della citata direttiva non consente agli Stati membri di stabilire specifiche modalità di indicazione delle diciture rese obbligatorie, salvo quelle espressamente previste dalle norme comunitarie.

In taluni settori (carni, latte e derivati, ovoprodotti, prodotti della pesca) è stato prescritto l’obbligo della bollatura sanitaria che identifica lo stabilimento di produzione e/o di confezionamento.

Ne consegue che con la rappresentazione del bollo sanitario, previsto dalle disposizioni applicabili ai prodotti suddetti, è soddisfatto anche l’obbligo di cui all’art. 3, comma 1, lettera f) del decreto n. 109/92.

D) Bevande aromatizzate a base di vino e simili

Le bevande aromatizzate a base di vino ed i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli di cui al regolamento del Consiglio n. 1601 del 10 giugno 1991 presentano un titolo alcolometrico da 7% a 14,5% in volume le prime e inferiore al 7% i secondi.

È stato chiesto da più parti di conoscere se detti prodotti devono riportare l’indicazione del termine minimo di conservazione. Si ritiene pertanto utile precisare che l’esenzione da tale obbligo è prevista solo per le bevande che hanno titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 10%.

Di conseguenza tutti i cocktail di cui sopra e le bevande aromatizzate che hanno titolo alcolometrico volumico inferiore a 10% devono riportare l’indicazione del termine minimo di conservazione.

E) Acquaviti di frutta

Il regolamento n. 1576/89 disciplina, tra l’altro, le acquaviti di frutta e prevede anche il divieto di aggiunta di alcol, pena la perdita del diritto all’uso della denominazione riservata e l’obbligo di uso della denominazione «bevanda spiritosa». È stato rilevato che vengono poste in vendita sul mercato nazionale bevande designate «obstschnaps» che sono costituite da alcol di origine agricola e da almeno 33% di distillato di frutta.

Questi prodotti, ben conosciuti nei Paesi di origine, presentano problemi se commercializzati nello stesso modo in territorio italiano.

D’intesa con le autorità interessate si è pertanto convenuto che:

- la denominazione di vendita in italiano è «bevanda spiritosa», come previsto dal regolamento del Consiglio n. 1576/89. Essa deve essere riportata con caratteri maggiori di quelli del termine «schnaps», se questo figura in etichetta;

- va applicata la regola del QUID, per cui occorre indicare la percentuale di distillato di frutta in volume;

- il prodotto deve essere conforme al citato regolamento n. 1576/89 e non deve riportare termini che possano creare nel consumatore l’aspettativa che si tratti di «acquavite di frutta».

F), G) e H) (omissis)