Concernente norme specifiche in materia di etichettatura dei vini importati dagli Stati Uniti d’America.
Modificato dal reg. n. 2079/05.
Articolo 1.
1. I vini importati dagli Stati Uniti d’America possono essere designati con il nome dello Stato; tale designazione è eventualmente completata dal nome della contea («county») o della regione viticola, anche se il vino di cui trattasi è ottenuto soltanto nella misura del 75% da uve raccolte nello Stato in questione oppure in una sola contea di cui porta il nome, a condizione che tale vino sia ottenuto interamente a partire da uve raccolte nel territorio degli Stati Uniti d’America.
2. I vini importati dagli Stati Uniti d’America possono portare il nome di una varietà anche se il vino di cui trattasi è ottenuto soltanto nella misura del 75% da uve della varietà di cui porta il nome, purché quest’ultima sia determinante per il carattere del vino.
Articolo 2.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica fino alla data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, ma per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino