D.m. 3 luglio 2003, recante disposizioni nazionali sulla designazione e presentazione dei vini. Quesito.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta Federazione ha posto il quesito in merito alla valenza dell’art. 17 del D.m. 3 luglio 2003, relativo all’indicazione dell’azienda, al fine di dare certezza alle aziende associate che si accingono a stampare etichette secondo le nuove norme.
Al riguardo, nel precisare che il disposto dell’art. 17 costituisce una ricodificazione della preesistente normativa nazionale e comunitaria (in particolare del reg. n. 3201/90) e che, pertanto, ben poco innova rispetto a tale normativa, in quanto aggiunge soltanto in maniera positiva alcuni termini (torre, rocca e villa) che precedentemente rientravano tra i termini «similari», si comunica che la disposizione in questione, così come risulta dal comma 1 della stessa, è riferita alla esclusiva disciplina dell’utilizzo del nome dell’«azienda viticola».
Risulta, pertanto, evidente che, concordando con l’avviso espresso da codesta Federazione, i citati termini possono essere utilizzati, nella designazione delle relative categorie di prodotti vitivinicoli, anche per indicare il nome di aziende non viticole, anche nell’ambito dei marchi, purché venga evitata ogni possibile confusione con i nomi geografici (o le loro illustrazioni) riservati ai vini DO e IGT, nel rispetto della normativa generale comunitaria e nazionale in materia di etichettatura dei vini.