Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Nessuno
Data provvedimento: 03-07-2003
Tipo gazzetta: Nessuna

Disposizioni nazionali applicative del reg. n. 753/02 che fissa talune modalità di applicazione del reg. n. 1493/99 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

Vedi D.m. 23 dicembre 2009

Articoli 1-4

(abrogati)

Articolo 5.

Applicazione art. 10, paragrafo 5, del regolamento Indicazioni da apporre sui recipienti per il magazzinaggio

 

1. Sin dal momento in cui i prodotti indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’art. 10 del regolamento sono contenuti nei recipienti presenti in cantina, su ciascuno di essi deve essere apposto un cartello, fissato in modo che non sia possibile la rimozione accidentale e che risulti ben visibile e leggibile.

2. Sul cartello di cui al comma 1 sono riportate, a caratteri indelebili, le indicazioni seguenti conformemente a quanto previsto dalle norme relative a ciascun prodotto, sempre che, nel caso delle indicazioni facoltative, le stesse figurino o si preveda farle figurare in etichetta:

- la denominazione di vendita, con l’indicazione, se del caso: a) delle menzioni previste dal disciplinare relative all’origine del prodotto dall’unità geografica, dalla zona determinata e dalla zona delimitata più piccola della regione determinata; b) del nome dello Stato membro o del Paese terzo; c) della menzione «melange (o miscela) di vini di diversi Paesi della comunità europea»; d) della menzione «vino ottenuto in ... da uve raccolte in...»; ecc.;

- il colore;

- il tipo di prodotto;

- l’anno di raccolta;

- il nome di una o più varietà di vite;

- l’indicazione di come è stato ottenuto il prodotto o del metodo di elaborazione;

- le menzioni tradizionali complementari.

3. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui al comma 2 corrispondono a quelle utilizzate nei conti distinti tenuti a norma dell’art. 12, paragrafo 3, del regolamento n. 884/01, ovvero comunque nei documenti giustificativi, ufficiali o commerciali, dei prodotti detenuti ovvero introdotti e spediti.

4. È consentito l’utilizzo di codici in luogo delle indicazioni di cui al comma 2, a condizione che gli stessi codici siano già utilizzati nei registri.

 

Articoli 6-25 e ALLEGATI

(abrogati)