Vendita alla spina. Etichettatura vini. Quesiti.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto ufficio ha chiesto «... se nel caso di vendita di vini alla spina sia obbligatorio etichettare e munire di un dispositivo di chiusura anche il recipiente di capacità inferiore a 60 liti fornito dal cliente ed in sua presenza riempito, per l’asporto di vino destinato al proprio consumo».
Al riguardo, convenendo con quanto esposto da codesto ufficio, si ritiene che - poiché si tratta non di recipienti posti in circolazione bensì di una vendita di vino allo stato sfuso consegnato direttamente al consumatore finale - non siano operanti gli obblighi di etichettatura previsti dall’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento n. 2392/89, né di apposizione di un dispositivo di chiusura.
Si è, invece, dell’avviso che nel caso in questione sono specificatamente applicabili l’articolo 16, commi 1 (obbligo di munire di apposito cartello i prodotti alimentari non preconfezionati), 2, lettera a) (denominazione di vendita) e d) (titolo alcolometrico volumico effettivo), e 7 (applicazione del cartello sull’impianto di spillatura o a fianco dello stesso), del D.l. n. 109/92 nonché l’articolo 25 del Dpr n. 162/65 («Nei locali ove si vende vino sfuso al consumatore devono essere visibilmente esposti cartelli con scritte ben leggibili che indicano il grado alcolico minimo dei vini sfusi che si smerciano. Tali indicazioni devono essere apposte, in modo ben visibile, anche sui recipienti o sopra le spine da cui si estrae il vino»).