Nella causa C-81/01 Boire Manoux SARL contro Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) (Agricoltura - OCM - Vino - Designazione e presentazione dei vini - Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) - Indicazione di un marchio sull’etichettatura - Limiti - Artt. 11 e 40 del regolamento n. 2392/89).
L’articolo 40 del regolamento del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, nella versione modificata dal regolamento del Consiglio 16 dicembre 1991, n. 3897, va interpretato nel senso che esso non osta all’uso di un marchio contenente una menzione geografica e destinato a commercializzare vino, il quale può lasciar supporre erroneamente che la detta menzione geografica formi oggetto di tutela, a meno che non esista un rischio reale che l’uso di un siffatto marchio induca in errore i consumatori interessati e, di conseguenza, influenzi le loro scelte economiche. Spetta al giudice nazionale valutare se ciò si verifichi.