Utilizzo del termine «Castello» nella designazione e presentazione dei vini.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Ispettorato ha chiesto il parere della scrivente in merito alla corretta applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l’utilizzo del termine «Castello» nella designazione e presentazione dei vini.
Al riguardo, nel concordare con le esemplificazioni formulate da codesto Ispettorato, si sottolinea che l’utilizzo del termine «Castello» è chiaramente disciplinato dall’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 3201/90. In particolare lo stesso termine può essere utilizzato, nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica e dei v.q.p.r.d., per indicare «il nome dell’azienda viticola nella quale il vino ... è stato ottenuto ... soltanto se il vino in causa proviene esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte della stessa azienda viticola e se la vinificazione è stata effettuata in tale azienda». Lo stesso criterio vale per riportare in etichetta le illustrazioni relative al «Castello», ovvero per i marchi. Si ritiene altresì che sia tuttora valida la disciplina nazionale per l’utilizzo del termine «Castello» di cui al D.m. 21 dicembre 1977 per i vini da tavola a indicazione geografica, che per analogia può essere applicata per la designazione dei vini Igt. Secondo tale disciplina il termine «Castello» può essere riportato in etichetta a condizione che sia seguito dal nome proprio dell’entità storico-tradizionale e che tale entità faccia parte dell’azienda.
In tale contesto normativo appare evidente che il termine «Castello» può essere utilizzato nella designazione e presentazione delle citate categorie di vino a condizione che lo stesso termine sia parte integrante del nome dell’azienda viticola dalla quale proviene il relativo vino e che, pertanto, lo stesso termine sia accompagnato da un nome storico o tradizionale, ovvero da un toponimo che identifichi la relativa azienda.
Per quanto concerne invece il trasferimento del titolo di proprietà dell’azienda, questo, ad avviso della scrivente, è ininfluente ai fini della legittimità dell’utilizzo del termine «Castello».
Si concorda altresì con codesto Ispettorato circa l’utilizzo del termine «Castello» o «Castelli» a livello di sottozone, ovvero di nomi geografici aggiuntivi localizzati all’interno della zona di produzione dei vini Doc e Docg, secondo cui l’utilizzo degli stessi termini, sia a livello di singole aziende che da parte di una pluralità di utenti, deve essere espressamente regolamentato nei disciplinari di produzione, ai sensi del D.m. 22 aprile 1992, emanato in applicazione della Legge 164/1992. Per quanto concerne l’utilizzo del termine «Castello» nei marchi, si precisa che, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2 del regolamento n. 2392/89 gli stessi marchi «non possono comportare parole, parti di parole, segni o illustrazioni... che siano di natura tali da creare confusione o indurre in errore ai sensi del paragrafo 1, le persone cui si rivolgono»; in particolare il paragrafo 1 dello stesso articolo 40 stabilisce in generale che la designazione e presentazione dei vini «non devono essere erronee o di natura tale da creare confusione o indurre in errore le persone cui si rivolgono, in particolare per quanto riguarda... le indicazioni previste agli articoli 2, 11 ecc.». Tra queste ultime indicazioni rientra appunto il termine «Castello» con le relative norme di utilizzo di cui si è trattato.
Ne deriva che anche a livello di marchi, registrati o meno, l’utilizzo del termine «Castello» non può prescindere dalla citata normativa nazionale e comunitaria disciplinante l’uso dello stesso termine e che, pertanto, può essere utilizzato per fregiare in etichetta l’azienda viticola produttrice del relativo vino, ovviamente sulla base di veritieri e documentati processi produttivi.
Sono pervenute inoltre alla scrivente segnalazioni circa l’utilizzo improprio e spesso illegittimo nella designazione e presentazione dei vini di termini di fantasia similari a «Castello», ovvero dell’utilizzo del termine «Castello» seguito da nomi di fantasia, nonché di altri termini similari a quelli espressamente previsti dalla citata normativa comunitaria.
Si osserva, in proposito, che l’utilizzo del termine «Castello» con nomi di fantasia potrebbe creare erronea concezione nel consumatore circa la provenienza territoriale, ovvero l’origine dei relativi vini, posto che esistono numerosissimi comuni e località italiani che fanno riferimento alla etimologia «Castello».