Relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
Modificata dalle direttive n. 238/91; n. 11/92.
Articolo 1.
1. Vedi D.l. 109 del 27/1/92, art. 13, circolare min. Industria 23/9/92 La presente direttiva concerne l’identificazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
2. Si intende per «partita», ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze praticamente identiche.
Articolo 2.
1. Vedi reg 607/09, art. 49 Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un’indicazione come prevista dall’articolo 1, paragrafo 1.
2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica:
a) ai prodotti agricoli che, all’uscita dell’azienda agricola, sono:
– venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio,
– avviati verso organizzazioni di produttori o
– raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
b) quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono preconfezionate, sono confezionate su richiesta dell’acquirente o sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata; c) alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2.
d) alle porzioni individuali di gelato alimentare. L’indicazione che consente di identificare la partita deve figurare sulle confezioni multiple.
3. Gli Stati membri possono non richiedere, fino al 31 dicembre 1996, l’indicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano un’etichetta, né anello, né fascetta.
Articolo 3.
La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o condizionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all’interno della Comunità.
Le indicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera «L» salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni di etichettatura.
Articolo 4.
Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l’indicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1 e all’occorrenza la lettera «L» figurano sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta che ad esso si accompagna.
Quando le derrate alimentari non sono preconfezionate, le indicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 e all’occorrenza la lettera «L» figurano sull’imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali. Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.
Articolo 5.
Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano nell’etichettatura, l’indicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1 può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell’ordine almeno il giorno e il mese.
Articolo 6.
La presente direttiva si applica fatte salve le indicazioni previste dalle disposizioni comunitarie specifiche.
La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco delle disposizioni in questione.
Articolo 7.
Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in modo da:
– permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20 giugno 1990;
– vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 1992. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.