Organo: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Categoria: Etichettatura
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 23-09-1992
Numero provvedimento: 147279
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Indicazione del lotto.

Si fa riferimento alla nota n. 160/2261 del 21 luglio 1992 con la quale codesta unione chiede l’avviso di questo ministero sulla corretta applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109.

Al riguardo si ritiene anzitutto necessario precisare che l’obbligo dell’indicazione del lotto scatta in presenza di varie unità di vendita della stessa derrata alimentare che presentino caratteristiche praticamente identiche di produzione, fabbricazione e condizionamento e che tale obbligo non sussiste per i prodotti presentati alla rinfusa o che, per la loro specificità individuale e il loro carattere eterogeneo, non possono essere considerati come un insieme omogeneo. Si tratta di un principio di base desunto dalla stessa direttiva n. 89/396.

Pertanto, in mancanza delle suddette condizioni, non è possibile individuare un lotto.

Una cisterna di vino o di latte o di qualsiasi altro prodotto non costituisce lotto e, pertanto, non riporta la specifica indicazione.

Occorre, a tal fine, considerare anche l’aspetto delle esenzioni. Infatti al comma 6° del l’articolo 13 è espressamente previsto che su tutti i prodotti che dalle aziende agricole sono avviati a centri di trasformazione o di confezionamento ovvero confezionati su richiesta del l’acquirente o preconfezionati per la vendita immediata nella stessa azienda non può non figurare l’indicazione del lotto.

Pertanto, nel caso delle cisterne, non vi è l’obbligo di indicazione del lotto, in quanto la singola cisterna non costituisce lotto.

Nel caso di più recipienti di vino prodotto o condizionato in circostanze praticamente identiche vi è l’obbligo dell’indicazione del lotto, in quanto sussistono le condizioni per la costituzione del lotto.