Competenza a irrogare le sanzioni amministrative concernenti le violazioni delle norme di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 che dà attuazione alle direttive 395/89 e 396/89, riguardanti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
Si richiama l’attenzione degli uffici sulla sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, pubblicata nella Gazzetta ufficiale – 1ª serie speciale – n. 46 del 4 novembre 1992, con la quale la Corte costituzionale, nel pronunciarsi sul ricorso proposto dalla Regione Toscana, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, terzo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, che prevede che l’importo relativo alle sanzioni per violazione alle disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo deve essere versato all’ufficio del registro competente per territorio.
La Corte costituzionale è pervenuta a tale conclusione nella considerazione che il richiamato decreto legislativo, con il quale è stato data attuazione alle direttive 395/89 e n. 396/89, concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, ha disciplinato ex novo l’intera materia già regolamentata dal Dpr 18 maggio 1983, n. 322, ponendo, in particolare, per quanto concerne l’etichettatura, norme nuove e diverse che, come rileva la stessa Corte «costituiscono un corpo organico, con funzione tecnico-commerciale e non di protezione sanitaria, come è dimostrato dal fatto che le indicazioni ora richieste (denominazione di vendita del prodotto, norme del responsabile della commercializzazione, quantità, titolo alcolometrico ecc.), al di là di qualche aspetto sanitario concorrente, sono appunto finalizzate alla tutela del consumatore per metterlo in condizione di effettuare scelte economiche consapevoli».
Dalla rilevata prevalenza che il legislatore accorda agli aspetti commerciali nei confronti di quelli sanitari, scaturisce secondo la Corte, non solo la legittimità della ricordata disposizione che prevede il versamento dell’importo delle sanzioni agli uffici del registro ma anche, sia pure implicitamente, l’attribuzione della relativa potestà sanzionatoria allo Stato.
Anche se la sentenza all’esame non fornisce indicazioni circa l’organico in cui si incardina tale potestà, è evidente che la materia, attinendo alla disciplina del commercio, è riconducibile alla competenza di questa amministrazione e che, di conseguenza, spetta a codesti uffici l’irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni delle disposizioni del citato decreto legislativo in applicazione del principio sancito dall’articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e in linea, del resto, con l’orientamento già assunto da questo ministero sotto il vigore della precedente normativa (vedi circolare n. 3162/C del 3 agosto 1988).
Gli uffici sono invitati a fornire cortesi assicurazioni circa la ricezione della presente e le regioni, cui la presente è diretta per conoscenza, (eccettuate quelle che a norma degli statuti speciali abbiano potestà legislativa in materia di commercio) vorranno trasmettere agli Uuppica territorialmente competenti le pratiche ancora pendenti concernenti violazioni alle norme di cui al più volte citato decreto legislativo.