Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 123 concernente il controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Competenze degli organi sanitari territoriali in materia di vigilanza.
Come è noto la Corte costituzionale, nel pronunciarsi sul ricorso della Regione Toscana (sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, pubblicata nella Gazzetta ufficiale – 1ª serie speciale – n. 46 del 4 novembre 1992) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, terzo comma del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, laddove prevede che l’importo relativo alle sanzioni per violazione delle disposizioni del decreto legislativo stesso deve essere versato all’ufficio del registro competente per territorio.
Il ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con le circolari n. 3302 del 23 febbraio 1993 e n. 140 del 27 aprile 1993 ha precisato, fra l’altro, che l’autorità competente a ricevere il rapporto sulle infrazioni, scritti definitivi e documenti o ad ascoltare gli operatori interessati, ad applicare le sanzioni amministrative è l’Upica competente per territorio. Quanto sopra premesso si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle Ss. Ll. sul fatto che sia il decreto legislativo 109 del 1992 che la citata sentenza della suprema Corte nulla innovano nel merito della individuazione degli organi preposti alla vigilanza che restano, pertanto, quelli ai quali sono affidati dalla normativa vigente i compiti di controllo ufficiale in materia di alimenti.
Non sussistono dubbi, quindi, sul fatto che l’accertamento delle violazioni, con implicazioni igienico-sanitarie al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, deve continuare a essere esercitato dalle competenti autorità sanitarie territoriali attraverso gli organi preposti al controllo ufficiale degli alimenti. Tale competenza trova altresì conferma nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante l’attuazione della direttiva 397/89 relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che all’articolo 2, comma 1, lettera h), prevede espressamente la vigilanza sull’etichettatura e sulla presentazione dei prodotti alimentari fra le attività essenziali oggetto delle ispezioni e, quindi, del controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Le Ss.Ll. sono pertanto invitate a proseguire attivamente la vigilanza anche nel settore di che trattasi.