Organo: Corte di Giustizia
Categoria: Etichettatura
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 05-07-1995
Numero provvedimento: 46
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Sentenza della corte (quarta sezione) del 5 luglio 1995. – Procedimento penale a carico di Michele Voisine. – Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de police de Bordeaux – Francia. – Designazione dei vini – Nozione di «etichettatura» – Elementi di decorazione non correlati con il vino posto in vendita. – Causa C-46/94. (Regolamento del Consiglio n. 2392/89, art. 38, n. 1)

Oggetto

La definizione di etichettatura di cui all’ art. 38, n. 1, del regolamento n. 2392/89, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, comprende un elemento decorativo o un riferimento pubblicitario che non ha nessun collegamento con il vino di cui trattasi.

Infatti, la detta disposizione è formulata in termini ampi e riflette l’intento del legislatore comunitario di garantire che, fatte salve le eccezioni elencate nella detta disposizione, qualunque oggetto che può essere attaccato a un recipiente che contiene vino venga disciplinato dalle disposizioni relative all’etichettatura, le quali sono particolarmente elaborate per eliminare, nel commercio dei vini, qualsiasi pratica atta a creare false apparenze, prescindendo dal se queste pratiche provochino, negli ambienti commerciali o nei consumatori, confusioni con prodotti esistenti o suscitino l’illusione di un’origine o di caratteristiche che in realtà non esistono. Ora, l’esclusione dalla definizione di etichettatura di una decorazione apposta su una bottiglia è atta a creare siffatte false apparenze, anche nel caso in cui la decorazione non sia in alcun modo riconducibile al vino stesso.

Rientrando nella nozione di etichettatura, siffatto elemento decorativo dev’essere conforme ai precetti del regolamento che stabiliscono le uniche indicazioni ammissibili per la designazione del vino sull’etichetta e, più precisamente, viste le sue caratteristiche, a quelli che disciplinano le indicazioni apposte come marchio.

Dispositivo

La definizione di etichettatura di cui all’art. 38, n. 1, del regolamento del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, comprende un elemento decorativo o un riferimento pubblicitario che non abbia nessun collegamento con il vino di cui trattasi.