Organo: Commissione europea
Categoria: Etichettatura
Tipo documento: Nota Commissione UE
Data provvedimento: 10-10-1995
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Utilizzazione in Francia della menzione «blanc de blancs» per vini tranquilli provenienti da altri Stati membri.

I servizi della Commissione sono stati recentemente interessati a una questione interpretativa concernente l’utilizzazione in Francia della menzione «blanc de blancs» per vini tranquilli provenienti da altri Stati membri.

Secondo gli articoli 2 e 11, paragrafo 2k) del regolamento n. 2392/89, la designazione dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d. può essere completata dalle menzioni riguardanti il tipo di prodotto.

Gli articoli 3 e 12, paragrafo 5 di questo stesso regolamento stabiliscono che queste indicazioni compaiano in una o più diverse lingue ufficiali della Comunità, e al paragrafo 5c) di questi stessi articoli che, in deroga a quanto precede, «si può decidere che l’indicazione di precisazioni riguardanti il tipo di prodotto non possa essere fatta che in una lingua ufficiale dello Stato membro di origine».

Le modalità di applicazione sono state stabilite dall’articolo 14 del regolamento n. 3201/90 che ha previsto:

– ai paragrafi 1 e 3 che:

• la designazione di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d. bianco francese può essere completata da «blanc de blancs»;• la designazione di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d. greco o lussemburghese può essere completata da «blanc de blancs»;

• la designazione di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d. spagnolo può essere completata da «blanco de uva blanca»;– ecc.

– e, al paragrafo 4 che i termini «blanc de blancs», «blanco de uva blanca» e «bianco da uva bianche» non possono essere utilizzati se non per la designazione di un vino derivante esclusivamente da uve ottenute a partire da varietà di viti classificate come varietà di uva bianche.

Di conseguenza, in questo contesto, si può concludere che la menzione «blanc de blancs», avendo lo scopo di informare il consumatore sul tipo di vino e sulle uve che sono state utilizzate per l’elaborazione del vino, può essere fatta in una o più diverse lingue ufficiali della Comunità, dal momento che non si è fatto uso, nelle modalità di applicazione, della deroga che imponeva l’obbligo di indicare questa menzione solamente nella lingua ufficiale dello Stato membro di origine. Quanto alla questione di sapere se si può utilizzare unicamente i termini «blanc de blancs» in francese per i vini spagnoli venduti in Francia, si può interpretare che le indicazioni facoltative, potendo essere utilizzate per vini provenienti da differenti Paesi, così indicate e riprese dall’articolo 14 del regolamento n. 3201/90, possono essere menzionate sia quelle che figurano nel regolamento, sia tradotte salvo che nei vari casi in cui questa traduzione sia vietata.

Un produttore di «blanco de uva blanca» spagnolo può pertanto distribuire questo prodotto in Francia con la sola menzione «blanc de blancs», visto che la provenienza spagnola figura ugualmente sull’etichetta.