Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Etichettatura
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 12-12-1996
Numero provvedimento: 1358
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Impiego del termine «cuvée» per i vini da tavola.

Per opportuna conoscenza si allega la nota interpretativa della Commissione Ue relativa all’argomento in oggetto, distribuita nel corso del Comitato di gestione vino del 9 dicembre 1996.

I servizi della Commissione si sono recentemente occupati di una interpretazione concernente l’utilizzo del termine «cuvée» (partita) per i vini da tavola.

Il termine «cuvée» (partita) è stato definito nel regolamento n. 2332/92, articolo 2 lettera a) (ora reg. 1493/99, all. V, lett. H) per quanto riguarda la sua composizione e destinazione a diventare vino spumante. Tuttavia, nessuna disposizione di questo regolamento né del regolamento n. 2333/92, che fissa le regole generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti si riferisce solo all’utilizzo di questo termine per la designazione dei vini spumanti e, inoltre, nessuna disposizione di questo regolamento riserva questo termine ai vini spumanti.

D’altra parte i termini «cuve» (vasca) e «cuvée» (partita) sono termini correnti definiti nel dizionario e utilizzati tradizionalmente per certi vini tranquilli, normalmente, facenti parte dei marchi (Cuvée de patron).

Conseguentemente i servizi della Commissione considerano che questo termine può essere utilizzato associandolo con un attributo qualificativo nel quadro dei marchi utilizzati per i vini non spumanti.