Indicazione dell’importatore sull’etichetta, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 26, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 2392/89 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.
La delegazione tedesca presso il comitato di gestione per i vini ha chiesto, ai fini dell’applicazione uniforme dei controlli all’importazione nell’Unione europea, che sia precisata la definizione di importatore, indicando chi debba essere considerato come tale e quali siano i compiti che spettano all’importatore indicato sull’etichetta nel quadro dell’importazione. Per quanto riguarda la normativa in materia di etichettatura, gli articoli 25, paragrafo 1, lettera c) e 26, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 2392/89 prevedono l’obbligo, per i vini che siano stati messi, fuori della Comunità, in recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, di indicare il nome o la ragione sociale dell’importatore, nonché il comune in cui l’importatore ha la sede principale.
Il problema di stabilire chi debba essere considerato importatore e quali siano i compiti che incombono all’importatore indicato sull’etichetta, deve essere risolto alla luce del codice doganale (regolamento n. 2913/92) e delle disposizioni relative ai titoli di importazione nell’ambito del regime degli scambi con i Paesi terzi (Titolo IV del regolamento n. 822/87 e regolamento n. 3719/88).
Il codice doganale non definisce direttamente l’importatore, bensì il dichiarante (articolo 4, punto 18), la dichiarazione di dogana (articolo 4, punto 17), il titolare del regime (articolo 4, punto 21) e le merci comunitarie (articolo 4, punto 7). Dichiarante: la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana;
Dichiarazione in dogana: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce a un determinato regime doganale;
Titolare del regime: la persona (fisica o giuridica) per conto della quale è stata fatta la dichiarazione in dogana o la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della persona di cui sopra relativi a un regime doganale;
Merci comunitarie: le merci importate da Paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica.
Tenendo conto degli articolo 64, paragrafo 2, 5, paragrafo 3 e 79 del codice doganale il termine «importatore» utilizzato nel regolamento n. 2392/89 e nel regolamento n. 3201/90, può essere definito come la persona stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell’espletamento delle operazioni di immissione in libera pratica delle merci importate da Paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che è giuridicamente responsabile dell’esecuzione dell’obbligo di importare la merce. L’importatore può farsi rappresentare, presso le autorità doganali, per l’espletamento degli atti e delle formalità previste dalla normativa doganale. Tale rappresentazione può essere diretta o indiretta e gli Stati membri possono riservarsi il diritto di imporre, sul proprio territorio, che il rappresentante dell’importatore sia un agente in dogana che vi esercita la sua professione; il rappresentante deve comunque essere stabilito nella Comunità, eccettuati i casi di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3 del codice doganale.
Inoltre, l’articolo 52 del regolamento n. 822/87 prevede che qualsiasi importazione di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) dello stesso regolamento è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione, l’articolo 8 del regolamento n. 3719/88 prevede che il titolo di importazione autorizza a importare, salvo causa di forza maggiore, nel corso del periodo di validità, la quantità ivi indicata dei rispettivi prodotti e/o merci; l’articolo 9 del regolamento n. 3719/88 aggiunge inoltre che gli obblighi connessi ai titoli non sono trasferibili, mentre i diritti possono essere trasferiti, dal titolare del titolo, nel periodo di validità di quest’ultimo.
Di conseguenza, tenendo conto di quanto precede, è possibile definire l’importatore come il titolare di un titolo di importazione che si assume la responsabilità dell’espletamento delle operazioni di immissione in libera pratica delle merci nella Comunità.