Indicazione obbligatoria. Utilizzazione della chiusura del recipiente.
Si trascrive qui di seguito, la risposta fornita da questo ministero in ordine a un quesito posto dall’Unione italiana vini sull’argomento di cui all’oggetto.
«Si fa riferimento alla nota sopra richiamata, con la quale codesta Unione italiana vini chiede di conoscere se, alla luce della vigente normativa comunitaria (regolamento n. 2133/74 e regolamento n. 1608/76, ora reg. n. 753/02), sia consentito riportare tutte le indicazioni obbligatorie sulla chiusura del recipiente anziché in un’etichetta apposta allo stesso. Al riguardo, questo ministero, indipendentemente da sottili disquisizioni di carattere giuridico, è dell’avviso che il riportare tutte le indicazioni obbligatorie sulla chiusura del recipiente possa risultare in contrasto con il disposto dell’articolo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1608/76.
Infatti ai sensi del suddetto articolo, le indicazioni obbligatorie devono, tra l’altro, essere rappresentate in caratteri chiari, leggibili e indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate.
La finalità di tale disposizione, come quella di tutta la normativa comunitaria in materia, è quella di fornire all’acquirente un’informazione chiara e precisa del prodotto contenuto nel recipiente nonché delle persone che in qualche modo hanno partecipato alla produzione e alla commercializzazione del prodotto stesso.
Ora, se si considera che obbligatoriamente devono figurare sul recipiente la denominazione merceologica del prodotto - il nome o la ragione sociale completi e il comune o la frazione in cui l’imbottigliatore ha la sede principale - la qualificazione dell’attività professionale dell’imbottigliatore - la gradazione alcolometrica effettiva - il volume nominale del vino contenuto nel recipiente espresso in cifre aventi una altezza minima di 6 mm., se il volume nominale è superiore a 100 cl., di 4 mm se esso è compreso fra 100 cl. inclusi a 20 esclusi, di 3 mm se esso è uguale o inferiore a 20 cl. - per le capacità Cee, la lettera minuscola è di 3 mm di altezza - il numero di codice dell’imbottigliatore - appare evidente che la disposizione di cui si è fatto cenno (articolo 1, secondo trattino, regolamento 1608/76) non possa essere rispettata. La questione sembra poi diventare ancora più complessa per i piccoli recipienti da 0,25 e da 0,10 proprio cioè per quei recipienti che dovrebbero riportare, per le ragioni rappresentate, le indicazioni obbligatorie sulla chiusura.
Per le suddette ragioni si esprime parere negativo in ordine a quanto rappresentato da codesta Unione italiana vini, con la nota cui si risponde».