Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 07-10-2009
Numero provvedimento: 15053
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Quesito inerente l’applicazione del regolamento 607/09 per quanto concerne l’indicazione dell’imbottigliatore.

Si fa riferimento alla nota n. 30/09 del 16 settembre 2009, con la quale codesto Comitato Permanente di Intesa fra le Organizzazioni Cooperative Vitivinicole Italiana ha richiesto informazioni in merito all’applicazione dell’articolo56 del reg. n. 607/09, e precisamente riguardo all’indicazione dell’imbottigliatore, in considerazione che con tale dispositivo sono state apportate delle modifiche rispetto a quanto previsto dalla preesistente OCM (reg. n. 1493/99).

Al riguardo si comunica che, come peraltro già riportato nella sopra citata nota, ai sensi dell’articolo 56, comma 1, lettera f) del reg. n. 607/09 (applicativo della nuova OCM), per «indirizzo» si intende:

«il nome del comune e dello Stato membro in cui è situata la sede sociale dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell’importatore».

Inoltre, lo stesso regolamento, al medesimo articolo, comma 2, prevede che:

«Se l’imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell’imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l’imbottigliamento ...»

Pertanto, se la ditta Rossi SpA, con sede a Roma imbottiglia il vino a Firenze, in un altro suo stabilimento, l’indicazione da fornire in etichetta è:

«imbottigliato da Rossi SpA Roma, stabilimento di Firenze – Italia».