Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 20-04-2010
Numero provvedimento: 3883
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Prodotti vitivinicoli con etichette non conformi alla normativa europea – art. 52, par. 2, del Reg. n. 607/09 e art. 2 del D.m. 23 dicembre 2009.

Si fa riferimento alla nota in data 9 marzo 2010, con la quale è stata segnalato che le competenti Autorità degli USA procedono a richiedere, alle aziende italiane esportatrici, una specifica autorizzazione per l’utilizzo di etichette che contengono indicazioni non conformi alla normativa europea e che sono indispensabili, tuttavia, per la commercializzazione negli USA.

Al riguardo, nell’evidenziare che tale problematica non risulta essere stata portata a conoscenza di questo Ministero da parte delle predette Autorità degli USA, si fa presente quanto segue.

Si premette che, ai sensi delle disposizioni richiamate in oggetto, è previsto che, per i prodotti vitivinicoli destinati all’ esportazione:

• in deroga ai capi V e VI del regolamento n. 479/08 (oggi Sottosezione II e alla Sezione I ter del regolamento n. 1234/07), gli Stati membri possono autorizzare che nell’etichettatura di determinati vini destinati all’ esportazione figurino indicazioni non conformi alle norme di etichettatura previste dalla normativa comunitaria ove tali indicazioni siano previste dalla normativa del paese terzo interessato; inoltre, tali indicazioni possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali della Comunità (art. 52, par. 2, del Reg. n. 607/09);

• la deroga alle norme di etichettatura di cui alla Sottosezione II e alla Sezione I ter del regolamento n. 1234/07 del Consiglio, esclusivamente ai fini dell’esportazione dei prodotti vitivinicoli, è consentita, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 52, par. 2, del regolamento, ai produttori interessati, a condizione che gli stessi presentino preventiva comunicazione all’Ufficio competente per territorio dell’ICQRF, allegando apposita dichiarazione in merito alla conformità alla legislazione del Paese terzo interessato delle indicazioni figuranti in etichetta, e n. 3 copie dell’etichetta (art. 2, del D.m. 23 dicembre 2009).

In altre parole, la facoltà prevista dalla disposizione comunitaria richiamata in oggetto, è stata esercitata, in Italia, con la disposizione parimenti citata, la quale, pertanto, deve considerarsi quale autorizzazione concessa una volta per tutte ed illimitatamente a tutti i produttori vitivinicoli interessati, salvo che gli stessi produttori presentino una apposita, preventiva comunicazione all’Ufficio periferico di questo Ispettorato territorialmente competente, allegando la documentazione richiesta.

In tal senso, si specifica che i predetti Uffici di questo Ispettorato non sono tenuti a rilasciare alcuna ulteriore autorizzazione al singolo operatore interessato.

Resta inteso che gli esportatori italiani possono fornire alle Autorità degli USA, qualora necessario, copia della citata comunicazione presentata agli Uffici periferici di questo Ispettorato, opportunamente munita del timbro, del protocollo e della data di ricezione apposti dagli Uffici medesimi.