Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 26-04-2010
Numero provvedimento: 6409
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regolamento n. 1234/07– Art. 118 terdecies, par. 2 – Relazione DOP, IGP e marchi commerciali. Disposizioni in merito all’utilizzo dei marchi contenenti il nome di una DO o IG nell’etichettatura di altre DO, IG e categorie di prodotti vitivinicoli.

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta Confederazione, per conto di una propria azienda associata, ha chiesto se, ai sensi della nuova OCM vino, entrata in applicazione per le DOP e IGP a decorrere dal 1° agosto 2009, sia possibile l’uso di un marchio storico aziendale contenente il nome di una denominazione d’origine (utilizzato peraltro in deroga ai sensi della preesistente normativa comunitaria – allegato VII del Reg. n. 1493/99) per la designazione di altre produzioni vinicole relative alla medesima azienda, senza dover provvedere alla minimizzazione dei caratteri nell’ambito del marchio in questione.

Al riguardo, nel concordare con quanto sostenuto da codesta Conferderazione, si comunica che detta fattispecie risulta attualmente disciplinata sul piano della generalità dall’articolo 118 terdecies, par. 2, del Reg. n. 1234/07, che, a superamento della preesistente normativa, dispone: “.... un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all’articolo 118 quaterdecies, par. 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della DO o IG può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una DO o IG, purchè non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla prima direttiva 104/89 .... o dal regolamento n. 40/94 ... sul marchio comunitario. In tal caso l’uso della DO o IG è permesso insieme a quello dei relativi marchi.”.

Pertanto, fatto salvo che per un marchio in questione (contenente il nome di una DO o IG) non sussistano motivi di nullità o decadenza ai sensi della citata normativa, qualora lo stesso marchio sia stato registrato o il cui uso sia stato acquisito sul territorio della comunità anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della DO in questione, lo scrivente comunica che l’uso del marchio medesimo può essere esteso alla designazione e presentazione di altre produzioni vitivinicole, qualificate con categorie di prodotto e/o con DO o IG diverse da quella figurante nel richiamato marchio, senza dover provvedere ad alcuna minimizzazione dei caratteri.

In tal senso le disposizioni di cui al citato dall’articolo 118 terdecies, par. 2, del Reg. n. 1234/07 sono da ritenere applicabili anche nei riguardi delle DOCG, DOC e IGT protette preesistenti di cui all’articolo 118 vicies del predetto regolamento. Inoltre si comunica che la disciplina dell’argomento in questione è stata ripresa a livello nazionale nell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010 sulla tutela delle DO e IG dei vini, di prossima emanazione, laddove, posto che il riconoscimento di una DO o IG esclude la possibilità di impiegare i relativi nomi geografici per designare i marchi, sono espressamente fatte salve le eccezioni previse dalla normativa comunitaria, tra le quali rientra l’eccezione di cui al citato articolo 118 terdecies, par. 2, del Reg. n. 1234/07, per la quale non trova applicazione la prescrizione della minimizzazione dei caratteri per i casi previsti dal richiamato decreto legislativo, in conformità alla normativa comunitaria.