Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 10-05-2010
Numero provvedimento: 7226
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Reg. n. 607/09, art. 56, comma 2, lett. b) – D.m. 23 dicembre 2009, art. 3 – Etichettatura vini: termini che possono completare il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore. Quesito.

Si riscontra la nota sopra indicata, che si rimette in allegato per quanto di competenza all’lspettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la quale codesta Confederazione, per conto di una propria azienda associata, ha chiesto se è corretto ai sensi della normativa indicata in oggetto, completare il nome e l’ indirizzo dell’imbottigliatore con l’espressione “imbottigliato all’origine dal viticoltore” anche nel caso in cui l’imbottigliatore in questione “...si sia limitato a imbottigliare nella propria azienda agricola oltre ai propri vini anche vini acquistati da terzi sempre ottenuti nell’ambito della zona di produzione, pur assicurando la prevalenza della produzione globale dell’azienda così come previsto dalla specifica normativa in materia”.

Al riguardo si comunica che detta possibilità di etichettatura è conforme alla citata normativa, in particolare all’articolo 3 del D.m. 23 dicembre 2009, applicativo dell’art. 56, comma 2, lett. b) del Reg. n. 607/09.

Infatti, posto che ai sensi dell’articolo 1 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra le attività dell’imprenditore agricolo vi rientrano quelle “...dirette alla ...conservazione, trasformazione e valorizzazione che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo...”, ai sensi del predetto disposto ministeriale è possibile per una azienda agricola imbottigliare e designare con la citata espressione “imbottigliato all’origine dal viticoltore” anche partite di vini DO o IGT acquistati da terzi, purché sia assicurato che, dal punto di vista quantitativo, la produzione globale dell’azienda sia prevalente rispetto a quella delle citate partite di vino acquistate da terzi.

Resta inteso che i vini di cui trattasi (DO o IGT) devono essere prodotti nel rispetto delle condizioni tecnico-produttive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Si concorda altresì con codesta Confederazione sul fatto che, ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. c) del citato D.m. 23 dicembre 2009, qualora si riporti in etichetta l’espressione “interamente prodotto”, il vino deve provenire da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate nella stessa.