Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 13-05-2010
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 119
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regolamentazione dell’utilizzo della menzione «Talento» nella designazione e presentazione dei V.S.Q.D.O.P. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico.

Articolo 1.

Definizione, riserva e protezione della menzione «Talento»

1. La menzione «Talento» è riservata e protetta esclusivamente per la designazione e presentazione dei vini spumanti di qualità D.O.P. - V.S.Q.D.O.P. e dei vini spumanti di qualità V.S.Q. - italiani elaborati con il metodo classico di cui al regolamento n. 607/09.

 

Articolo 2.

Condizioni di utilizzo della menzione «Talento»

1.  L’utilizzo della menzione «Talento» di cui all’art. 1 è consentito alle seguenti condizioni:

a) per i V.S.Q.D.O.P. e per i V.S.Q.:

le uve di provenienza devono appartenere alle varietà Pinot bianco, Pinot nero e Chardonnay, da potersi utilizzare sia singolarmente che in maniera congiunta; nell’elaborazione, con il tradizionale metodo classico, deve essere assicurato al prodotto un periodo di permanenza in bottiglia sui propri lieviti di almeno 15 mesi; il tenore zuccherino deve essere inferiore a 12 gr/ litro;

b) per i V.S.Q.D.O.P. devono essere rispettate tutte le ulteriori condizioni stabilite dai relativi disciplinari di produzione;

c) per i V.S.Q. le uve destinate alla costituzione delle relative partite devono provenire da vigneti iscritti ad albi di vini DOP, in particolare nel rispetto delle condizioni di coltivazione, di resa delle uve ad ettaro e di titolo alcolometrico naturale delle uve stabilite dai relativi disciplinari di produzione. In tal caso sarà cura dei produttori interessati provvedere a comunicare ai competenti organismi di controllo e vigilanza la diversa destinazione delle uve o dei prodotti intermedi rispetto alle produzioni vinicole previste dai relativi disciplinari.

 

Articolo 3.

Disposizioni particolari

1. La menzione «Talento» di cui all’art. 1 non è utilizzabile per la designazione e presentazione delle partite del V.S.Q.D.O.P. «Franciacorta».

2. L’attuale decreto abolisce e sostituisce il decreto ministeriale 30 dicembre 2004, pubblicato nella G.U. n. 12 del 17 gennaio 2005.