Quesito etichettatura.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale è stata trasmessa la richiesta di chiarimenti formulata dalla ditta suddetta, relativa al trasferimento fra due depositi della stessa ditta di vino Brunello di Montalcino DOCG, Rosso di Montalcino DOC e Toscano IGT in bottiglie non etichettate e chiuse con capsula e, nel caso del vino a DOCG sopramenzionato, con le fascette sostitutive del contrassegno di Stato (D.m. 23 febbraio 2006).
In proposito, codesto Ufficio ha evidenziato che:
• non sussistono più le norme specifiche della precedente OCM vino che prevedevano l’obbligo di etichettare, sin dal momento della commercializzazione, i prodotti condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri nonché le relative deroghe limitate al trasferimento di bottiglie non etichettate tra due impianti della stessa azienda (Allegato VII, Sezione G. del regolamento n. 1493/99; art. 5 del Reg. n. 753/02 e art. 3, comma l, del D.m. 3 luglio 2003);
• pertanto, appare possibile, fermo restando l’obbligo, per i vini a DOCG e DOC sopra menzionati, di effettuare tutte le operazioni di imbottigliamento e di affinamento nella zona delimitata dai rispettivi disciplinari, operare il trasferimento del vino già certificato nelle predette bottiglie non etichettate, munite della sola capsula, presso un altro deposito della stessa azienda, ancorché situato al di fuori della zona d’imbottigliamento, in attesa che presso quest’ultimo sia completato l’abbigliamento con le etichette e, se del caso, le fascette sostitutive dei contrassegni di Stato;
• il trasferimento delle bottiglie non etichettate dovrebbe avvenire con la compilazione di un documento di accompagnamento Mod. IT timbrato ma non convalidato, trasmettendo una copia all’organismo di controllo.
AI riguardo, si fa presente quanto segue.
Ai sensi dell’art. 118 sexvicies, paragrafo 1, del Reg. n. 1234/07, l’obbligo di indicare le indicazioni ivi previste nell’etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli riguarda esclusivamente i prodotti commercializzati.
In tal senso, occorre anche considerare che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 82/2006, “Non è considerato posto in vendita per il consumo il vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso i produttori e i commercianti all’ingrosso, nonché il vino contenuto in bottiglie o in recipienti fino a 60 litri, in corso di lavorazione, elaborazione o confezionamento, oppure destinato al consumo familiare o aziendale del produttore, purché la partita dei recipienti sia ben distinta dalle altre e su di essa sia presente un cartello che ne specifichi la destinazione o il tipo di lavorazione in corso e, in tale caso, il lotto di appartenenza”.
Pertanto, si conviene con codesto Ufficio circa la possibilità della circolazione delle bottiglie non etichettate fra due depositi della stessa ditta, a motivo della particolare organizzazione aziendale delle operazioni d’imbottigliamento ed etichettatura, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme riguardanti la tutela dei vini a denominazione d’origine e ad indicazione geografica, nonché le specifiche disposizioni previste nell’ambito dei relativi piani di controllo.
Peraltro, l’art. 118 quinvicies prevede l’applicabilità delle norme generali stabilite, tra l’altro, dalle direttive 396/89 e 13/00 e 45/07.
In tal senso, si ritiene applicabile alla fattispecie in parola quanto disposto dall’art. 3, comma 3 e dall’art. 17 del D. Lgs. n. 109/92.
Per quanto riguarda, in particolare, gli elementi da indicare in ottemperanza al disposto del citato art. 17, si esprime l’avviso che, anche tenuto conto che sono trasportate bottiglie non etichettate munite di capsula ovvero di capsula e contrassegno di stato (e senza l’utilizzo di confezioni o imballaggi), e che comunque sussistono gli obblighi di cui agli articoli 23 e 26 del Reg. n. 436/09, sia necessaria l’indicazione sul documento di accompagnamento dei seguenti elementi in aggiunta a quelli già obbligatoriamente previsti ai sensi del predetto art. 26 del Reg. n. 436/09 e conformemente indicati ai sensi dell’Allegato VI al regolamento stesso:
• il nome o la ragione sociale e la sede dell’imbottigliatore (confezionatore);
• una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto.
Per quanto riguarda il documento da utilizzare, si esprime l’avviso che siano utilizzabili,
indifferentemente, sia il documento Mod. IT indicato da codesto Ufficio (timbrato ma non convalidato) sia il “documento” di cui al D.m. 14 aprile 1999, posto che il prodotto sia trasportato in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri. Per quanto riguarda, infine, l’invio di una copia del predetto documento di accompagnamento, si esprime l’avviso che, nel caso di specie, la stessa non è prevista in via generale (art. 29 del Reg. n. 436/09) e che, tuttavia, devono essere fatte salve le specifiche disposizioni previste nell’ambito dei piani di controllo dei vini a denominazione d’origine.