Indicazione del codice identificativo sui sistemi di chiusura dei recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri.
Articolo 12 della legge n. 82/06.
Si fa riferimento alla nota n. 7785/AT del 18 aprile 2006, con la quale codesto Ufficio, a seguito di analoga istanza di una ditta della propria circoscrizione ha chiesto se, ai sensi della disposizione in oggetto, sia possibile l’utilizzo delle scorte di sistemi di chiusura riportanti il codice RI (registro d’imbottigliamento), già attribuito da codesti uffici in applicazione 25, punto n. 1), del Dpr n. 162/65, dell’articolo 10 del D.m. 22 maggio 1975 e dell’articolo 1, comma 5, lettera b), del D.m. n. 768/94.
Al riguardo, considerato che il codice RI individua univocamente l’imbottigliatore e tenuto conto dell’opportunità, in via transitoria, di consentire l’utilizzo delle scorte in questione, per evitare aggravi di natura economica alle imprese, si fa presente che le chiusure in parola possono essere utilizzate.
Tale utilizzo, tuttavia, avverrà limitatamente ai quantitativi di sistemi di chiusura riportanti il codice RI acquistati entro e non oltre la data del 28 marzo 2006 (entrata in vigore della legge n. 82/06) e a condizione che la ditta interessata comunichi a codesti Uffici le scorte di tali quantitativi attualmente detenute.
Codesti Uffici, una volta pervenuta la comunicazione, verificheranno l’esatta corrispondenza fra il codice RI ed il nome o la ragione sociale della ditta interessata con gli stessi dati presenti nel sistema informativo di questo Ispettorato nonché, nel corso delle verifiche nello specifico settore, effettueranno appositi accertamenti circa la veridicità delle comunicazioni in questione.