Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 01-02-2007
Numero provvedimento: 20198
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Quesito etichettatura vino - Modalità di indicazione del nome o ragione sociale dell’imbottigliatore

Si fa riferimento alla nota sopra distinta. con la quale codesto Ufficio ha chiesto l’avviso di questa Amministrazione centrale in ordine all’argomento in oggetto.

In particolare, codesto Ufficio ha evidenziato che talune società commerciali operanti l’imbottigliamento dei vini ritengono di poter utilizzare – in luogo della propria denominazione sociale – sinonimi, marchi, sigle o denominazioni di prodotti (in numero variabile da 2-3 fino a decine) che figurano nei propri atti costitutivi o statuti nonché nelle visure camerali dell’Ufficio del Registro delle imprese.

Nelle predette visure, tali sinonimi, marchi, sigle o denominazioni di prodotti compaiono, in corrispondenza delle voci «oggetto sociale» e «attività», in genere preceduti dalle seguenti diciture:

• «le sigle (omissis) sono sinonimi della ragione sociale»;

• «la società si riserva la possibilità di usare in alternativa alla ragione sociale e con lo stesso valore per l’etichettatura dei prodotti alimentari i seguenti sinonimi: (omissis)»;

• «la società (omissis) ha per oggetto (omissis) la vendita in ogni forma del prodotti e sottoprodotti ottenuti aventi le seguenti denominazioni: (omissis)».

• AI riguardo, si fa presente che:

• per quanto riguarda i vini diversi da quelli spumanti, l’Allegato VII, Sez. A, paragrafo 3, prevede che l’etichettatura di tali prodotti contiene obbligatoriamente il nome o la ragione sociale dell’imbottigliatore:

• per quanto riguarda i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, i mosti di uve concentrati, i vini nuovi in fermentazione e i vini di uve stramature, l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 753/02, prevede che le etichette recano la menzione «del nome o la ragione sociale ... dell’imbottigliatore»;

• per quanto riguarda i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati, l’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 753/02 prevede che l’etichettatura degli stessi prodotti riporta il nome o la ragione sociale dell’imbottigliatore.

Tuttavia, la citata normativa comunitaria non specifica la forma, estesa o abbreviata. con la quale debba indicarsi la ragione/denominazione sociale.

Occorre considerare, inoltre, che per la iscrizione presso l’Ufficio del registro delle Imprese, le Imprese medesime devono indicare negli appositi moduli la propria denominazione o ragione sociale comprensiva dell’eventuale forma abbreviata, così come risulta dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Per quanto sopra rappresentato, questa Amministrazione centrale, nel condividere la posizione di codesto Ufficio, è dell’avviso che la ragione/denominazione sociale dell’imbottigliatore sia l’unica che possa essere indicata in etichetta al fine di corrispondere al citato dettato normativo comunitario, mentre deve ritenersi esclusa ogni altra indicazione (sinonimi, marchi, sigle, denominazioni di prodotti, ecc.).

Per quanto riguarda le modalità per l’indicazione della denominazione/ragione sociale, si è dell’avviso che possa essere indicata sia la forma estesa sia, in alternativa, la forma abbreviata, purché quest’ultima sia documentata come tale nelle visure camerali dell’Ufficio del Registro delle imprese, in corrispondenza della relativa voce «denominazione».