Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 20-12-2007
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Vino da tavola italiano con indicazione geografica «Veneto», prodotto a partire da «Pinot grigio» e recante la menzione «rosato», di cui è vietata la vendita in Germania.

Con la presente faccio riferimento ai numerosi scambi di messaggi di posta elettronica provenienti dall’Italia e dalla Germania in merito ad un vino da tavola italiano con indicazione geografica «Veneto», prodotto con uve della varietà «pinot grigio» e recante la menzione «rosato». La commercializzazione di questo vino in Germania è attualmente vietata.

Le autorità tedesche sostengono che il vino oggetto del contenzioso non possa essere commercializzato sul proprio territorio perché reca la menzione «rosato» benché sia prodotto a partire dal vitigno «pinot grigio». Sembrerebbe inoltre che a questo vino venga aggiunto mosto ottenuto da uve rosse. Il divieto di commercializzazione imposto in Germania si basa sull’articolo 42, paragrafo 6, e sull’allegato V, lettera F del regolamento n. 1493/99 del Consiglio.

Espongo, in appresso, le mie osservazioni:

• La varietà di uva proveniente dal vitigno «pinot grigio» è un’uva a polpa bianca ma a buccia rossa. Durante il processo di vinificazione si può produrre sia vino bianco, se di procede immediatamente alla spremitura evitando qualsiasi contatto prolungato con la buccia degli acini, sia vino rosato, se si lascia macerare l’uva insieme alla buccia (in tal modo il succo si colora di rosso), procedendo alla spremitura in un tempo successivo. Infine, è anche possibile spremere le uve in modo da estrarre dalla buccia i tannini, che possono anch’essi colorare il succo (svinatura). Pertanto, è senz’altro possibile produrre, a partire dal vitigno «pinot grigio», un vino naturalmente rosato.

• I vini da tavola con indicazione geografica possono essere vini contenenti, nella misura minima dell’85%, le uve della varietà, menzionata sull’etichetta (articolo 19, paragrafo 1, lettera d), e articolo 20 del regolamento n. 753/02 della Commissione. A tal scopo la varietà deve essere determinante per il carattere del vino di cui trattasi.

• L’articooo 42, paragrafo 6, del regolamento n. 1493/99, invocato dalle autorità tedesche per rifiutare la commercializzazione del vino italiano in Germania riguarda il divieto di tagliare un vino da tavola bianco (compreso vino da tavola con indicazione geografica) con un vino da tavola rosso (compreso un vino da tavola con indicazione geografica). Dagli elementi in nostro possesso risulterebbe che le autorità tedesche estendano il campo d’applicazione della sopra citata disposizione all’aggiunta di mosti concentrati.

• L’allegato V, parte F del regolamento n. 1493/99, parimenti invocato dalle autorità tedesche per rifiutare la commercializzazione del vino italiano in Germania, riguarda la limitazione della dolcificazione di un vino da tavola, ossia dell’aggiunta di mosto, di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato per conferire al vino maggiore zuccherosità e maggiore untuosità, aumentando nel contempo il tasso alcolometrico complessivo, sia pure entro determinati limiti. L’elevato tenore di zucchero, pari a 12 g/l, indica una possibile dolcificazione del vino. La normativa comunitaria non vieta, ai fini della dolcificazione, il ricorso ad un mosto o ad un mosto concentrato di colore diverso da quello delle uve utilizzate per la produzione del vino. Pertanto, è senz’altro possibile ricorrere ad un mosto concentrato – nel caso in specie di colore rosso – ed aggiungerlo ad un vino prodotto da uve bianche a buccia rossa per aumentarne la zuccherosità; ciò si traduce, per l’appunto, in un’accentuazione del colore rosato. Inoltre, a norma dell’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento 1493/99, la dolcificazione non è considerata un taglio.

• Infine, il fatto che il vino contenga un’elevata quantità di antociano, componente chimico che non è presente nel pinot nero, non significa che si possa ritrovare questo elemento nemmeno nel pinot grigio.

I due argomenti giuridici avanzati dalla Germania per giustificare il proprio rifiuto di commercializzare il vino in parola non possono considerarsi validi. In effetti, qualsivoglia deroga o limitazione deve essere interpretata in senso stretto. Di conseguenza, il dispositivo dell’articolo 42, paragrafo 6, del regolamento 1493/99 non può essere esteso ai mosti, se riguarda espressamente i vini. Analogamente, le disposizioni dell’allegato V, parte F del suddetto regolamento non possono essere invocate per rifiutare un vino recante la menzione «rosato» se esso proviene, nella misura minima dell’85%, da «pinot grigio» (varietà che, come spiegato sopra, può senz’altro produrre vini rosati) e se è stato eventualmente oggetto di dolcificazione con mosti rossi. Occorre inoltre tenere presente che non esiste alcuna definizione comunitaria del colore «rosato» per i vini e che, secondo la giurisprudenza comunitaria, per definire un vino rosato occorre soltanto una valutazione del colore.

Pertanto, a meno che si possa dimostrare che la menzione del vitigno «pinot grigio» è ingannevole nel senso che il vitigno non conferisce al vino caratteristiche determinanti, i servizi della Commissione sono del parere che non sia il caso di vietare la commercializzazione dei prodotti in questione.