Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Nessuno
Data provvedimento: 13-09-1999
Tipo gazzetta: Nessuna

Nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l’immissione al consumo dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica tipica designati con la qualificazione «novello».

Articolo 1.

1. Soltanto i vini a denominazione di origine e a indicazione geografica tipica per i quali con gli appositi disciplinari di produzione, approvati con specifici decreti, sia stata espressamente riconosciuta la tipologia «novello» possono utilizzare la stessa qualificazione «novello» nella propria designazione e presentazione dalla data di immissione al consumo a condizione che i prodotti siano confezionati entro il 31 dicembre dell’annata relativa alla vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la loro produzione e abbiano acquisito tutte le specifiche caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche previste nei relativi disciplinari di produzione nella rispettiva zona di produzione e/o vinificazione.

2. La data di immissione al consumo, qualora non sia espressamente previsto nei disciplinari di produzione di cui al comma 1 un termine successivo, è fissata alle ore 0,01 del 6 novembre dell’annata di produzione delle uve dalle quali i vini di cui trattasi derivano.

3. Solo nell’ambito di manifestazioni espositive e promozionali è consentito porre in degustazione i vini «novelli» a partire dalle ore 0,01 del 5 novembre dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 2.

1. I vini di cui all’articolo 1 devono essere posti in commercio opportunamente confezionati in recipienti previsti dai disciplinari di produzione e comunque di capacità non superiore a litri 1,5, atti ad assicurare la validità dell’immagine e la sussistenza delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto.

2. È consentita altresì l’immissione in commercio in recipienti di capacità fino a 60 litri purché il prodotto sia confezionato in fusti di acciaio inossidabile.

3. Il periodo di vinificazione non può essere inferiore a giorni 10 dall’inizio della vinificazione stessa.

4. Nella preparazione dei vini «novelli» deve essere presente in fase di confezionamento almeno il 30% di vino ottenuto con macerazione carbonica dell’uva intera.

5. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo non può essere inferiore all’11% e il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve superare i 10 g/l.

 

Articolo 3.

1. Ferma restando la data del 6 novembre per l’immissione al consumo, i vini «novelli» non possono essere estratti dagli stabilimenti ove è avvenuto il confezionamento prima dei 5 giorni lavorativi antecedenti la citata data di immissione al consumo.

2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1 è consentito anticipare l’estrazione dagli stabilimenti ove è avvenuto il confezionamento:

a) a partire dalla data del 25 ottobre per la commercializzazione in ambito nazionale e comunitario e per l’esportazione con trasporti via aerea in ambito internazionale;

b) a partire dalla data del 15 ottobre per l’esportazione con trasporti via mare in ambito intercontinentale.

3. Ai fini dell’accesso della deroga di cui al precedente comma le ditte interessate devono presentare preventiva comunicazione all’ufficio periferico competente per territorio dell’Ispettorato centrale repressione frodi specificando i seguenti elementi e producendo la relativa documentazione:

- il luogo e/o il Paese di destinazione;

- gli estremi della ditta destinataria o importatrice;

  Decreto del ministero delle Politiche agricole del 13 luglio 1999

- le quantità e la designazione del prodotto.

 

Articolo 4.

1. La qualificazione «novello» deve essere riportata su tutti i documenti ufficiali e/o commerciali e nei registri tenuti dalle ditte che li producono o li commercializzano.

2. Per i vini «novelli» estratti dagli stabilimenti di confezionamento anteriormente alla data del 6 novembre sui documenti che accompagnano il trasporto deve essere riportata la dicitura «da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 6 novembre»;

3. Nella designazione non è consentito utilizzare, in alternativa alla qualificazione «novello», i termini «giovane», «nuovo» o altre indicazioni similari, o comunque tali da trarre in inganno il consumatore sulle specifiche caratteristiche dei vini.

4. I vini «novelli» nella loro designazione e presentazione devono fare riferimento all’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 5.

1. I decreti ministeriali 6 ottobre 1989 e 8 ottobre 1993 richiamati nelle premesse sono abrogati.