Modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona della denominazione di origine controllata del vino «Frascati».
Modificato dal D.m. 30 maggio 2001.
Articolo 1.
1. I soggetti ai quali, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2000, è stata concessa la facoltà prevista dal predetto articolo sono tenuti a trasmettere al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini la documentazione comprovante il possesso della consolidata tradizione all’imbottigliamento ed alla commercializzazione del vino medesimo per un periodo complessivo non inferiore ai cinque anni precedenti all’entrata in vigore del decreto 28 luglio 2000, al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione all’imbottigliamento fuori zona della denominazione di origine controllata del vino «Frascati».
Articolo 2.
1. I soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 1 del presente decreto, sono tenuti a comunicare, all’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, i quantitativi di vino destinati all’imbottigliamento fuori zona almeno quindici giorni prima della data fissata per la fuoriuscita del vino medesimo dalla zona di produzione.
2. Gli stessi soggetti dovranno tenere apposito registro preventivamente vidimato dall’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nel quale dovranno annotare, entro il primo giorno lavorativo successivo all’operazione di imbottigliamento per ogni partita di vino a denominazione di origine controllata «Frascati» imbottigliato i seguenti elementi:
a) quantitativo di prodotto, numero e capacità dei recipienti utilizzati;
b) provenienza della partita ed estremi della certificazione di idoneità all’esame chimico-fisico ed organolettico di cui all’art. 13, comma 1, della legge n. 164/92; c) destinazione della partita imbottigliata.
3. I dati di cui al comma precedente dovranno essere comunicati alla competente Camera di commercio e conseguentemente all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi entro quindici giorni dall’annotazione sul predetto registro.
Articolo 3. (1)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente decreto e saranno adeguate alle disposizioni che verranno emanate con il regolamento citato all’art. 2 del decreto 28 luglio 2000.
(1) Il termine del 31 maggio 2001, di cui all’art. 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2000 e art. 3 del decreto direttoriale 25 settembre 2000, è prorogato sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale applicativo del regolamento concernente le modalità ed i requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine.