Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 28-07-2000
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 08-08-2000
Numero gazzetta: 184
Data aggiornamento: 01-01-1970

Norme concernenti l’imbottigliamento in zona del vino a denominazione di origine controllata «Frascati».

Modificato dal D.m. 30 maggio 2001.

Articolo 1.

1. È fatto l’obbligo dell’imbottigliamento in zona del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», nella zona delimitata all’art. 5 del relativo disciplinare di produzione, annesso al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996.

 

Articolo 2.

1.  I soggetti che, per consolidata tradizione, hanno imbottigliato il vino a denominazione di origine controllata «Frascati» fuori dalla zona di produzione di cui al predetto art. 5 del disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, hanno facoltà di continuare ad imbottigliare fuori zona il vino medesimo fino all’entrata in vigore del decreto applicativo del regolamento in premessa citato, decreto da emanarsi entro il 31 maggio 2001 (1). Con successivo provvedimento, emanato entro il 30 settembre 2000, sono fissate le modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona.

 

Articolo 3.

1. Con l’entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni recate dal decreto ministeriale 15 giugno 2000.

 

(1) Il termine del 31 maggio 2001, di cui all’art. 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2000 e art. 3 del decreto direttoriale 25 settembre 2000, è prorogato sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale applicativo del regolamento concernente le modalità ed i requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine.