Utilizzo del nome geografico «Sardegna» nella designazione e presentazione dei vini VQPRD già riconosciuti a D.O.C.G. e D.O.C.
Modificato dal D.m. 3 agosto 2001.
Articolo unico
Ai sensi della legge n. 164/1992, art. 8, comma 4, le denominazioni di origine controllata e le denominazioni di origine controllata e garantita appresso elencate, prodotte nella regione Sardegna, possono essere precedute dal nome geografico «Sardegna»:
- Vermentino di Gallura D.O.C.G.;
- Alghero D.O.C.;
- Arborea D.O.C.;
- Carignano del Sulcis D.O.C.;
- Malvasia di Bosa D.O.C.;
- Mandrolisai D.O.C.;
- Moscato di Sorso-Sennori D.O.C.;
- Girò di Cagliari D.O.C.;
- Malvasia di Cagliari D.O.C.;
- Monica di Cagliari D.O.C.;
- Moscato di Cagliari D.O.C.;
- Nasco di Cagliari D.O.C.;
- Nuragus di Cagliari D.O.C.;
- Terralba o Campidano di Terralba D.O.C.;
- Vernaccia di Oristano D.O.C.
I vini sopra elencati debbono, comunque, conservare la loro identità avendo cura di rispettare, le norme stabilite e a suo tempo approvate, previste nei singoli disciplinari di produzione.