Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 30-03-2001
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 04-05-2001
Numero gazzetta: 102
Data aggiornamento: 01-01-1970

Utilizzo del nome geografico «Sardegna» nella designazione e presentazione dei vini VQPRD già riconosciuti a D.O.C.G. e D.O.C.

Modificato dal D.m. 3 agosto 2001.

Articolo unico

Ai sensi della legge n. 164/1992, art. 8, comma 4, le denominazioni di origine controllata e le denominazioni di origine controllata e garantita appresso elencate, prodotte nella regione Sardegna, possono essere precedute dal nome geografico «Sardegna»:

- Vermentino di Gallura D.O.C.G.;

- Alghero D.O.C.;

- Arborea D.O.C.;

- Carignano del Sulcis D.O.C.;

- Malvasia di Bosa D.O.C.;

- Mandrolisai D.O.C.;

- Moscato di Sorso-Sennori D.O.C.;

- Girò di Cagliari D.O.C.;

- Malvasia di Cagliari D.O.C.;

- Monica di Cagliari D.O.C.;

- Moscato di Cagliari D.O.C.;

- Nasco di Cagliari D.O.C.;

- Nuragus di Cagliari D.O.C.;

- Terralba o Campidano di Terralba D.O.C.;

- Vernaccia di Oristano D.O.C.

 

I vini sopra elencati debbono, comunque, conservare la loro identità avendo cura di rispettare, le norme stabilite e a suo tempo approvate, previste nei singoli disciplinari di produzione.