Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 08-08-2001
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 04-09-2001
Numero gazzetta: 205
Data aggiornamento: 01-01-1970

Ripristino concernente l’imbottigliamento in zona delimitata del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» e norme e modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona.

Rettifica D.m. 20 settembre 2001.

Articolo 1.

1. È fatto obbligo dell’imbottigliamento in zona del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», zona delimitata all’art. 5 del relativo disciplinare di produzione, annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996.

 

Articolo 2.

1. I soggetti che, per consolidata tradizione, hanno imbottigliato il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» fuori della zona di produzione di cui al predetto art. 5 del disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996, hanno facoltà di continuare ad imbottigliare fuori zona il vino medesimo fino all’entrata in vigore del decreto applicativo del regolamento citato in premessa e con le modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fissate nei successivi articoli.

 

Articolo 3.

1. I soggetti ai quali, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al precedente art. 2, è concessa la facoltà prevista dal predetto articolo, sono tenuti a trasmettere al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini la documentazione comprovante il possesso della consolidata tradizione all’imbottigliamento ed alla commercializzazione del vino medesimo per un periodo complessivo non inferiore ai cinque anni precedenti all’entrata in vigore del presente decreto, al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione all’imbottigliamento fuori zona del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico», relativamente alla sola denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico».

 

Articolo 4.

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 3 del presente decreto sono tenuti a comunicare all’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, i quantitativi di vino destinati all’imbottigliamento fuori zona almeno quindici giorni prima della data fissata per la fuoriuscita del vino medesimo dalla zona di produzione.

2. Gli stessi soggetti dovranno tenere apposito registro preventivamente vidimato dall’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nel quale dovranno annotare, entro il primo giorno lavorativo successivo all’operazione di imbottigliamento per ogni partita di vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» imbottigliato i seguenti elementi:

a) quantitativo di prodotto, numero e capacità dei recipienti utilizzati;

b) provenienza della partita ed estremi della certificazione di idoneità all’esame chimico-fisico ed organolettico di cui all’art. 13, comma 1, della legge n. 164/92; c) destinazione della partita imbottigliata.

3. I dati di cui al comma precedente dovranno essere comunicati alla competente Camera di commercio e conseguentemente all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi entro quindici giorni dall’annotazione sul predetto registro.

 

Articolo 5.

1. Con l’entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni recate dal decreto ministeriale 15 marzo 1999 relativamente alla sola denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico».

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente decreto e saranno adeguate alle disposizioni che verranno emanate con il regolamento citato al precedente art. 2.