Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 02-02-1998
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Comunicazioni.

Si informano gli Enti e le Confederazioni in indirizzo che domande, istanze e richieste inoltrate al Comitato nazionale, tese a ottenere provvedimenti ai sensi e per gli effetti della legge n. 164/92 e del Dpr n. 348/94, devono essere presentate in carta legale; in mancanza di tale presupposto le stesse, pur seguendo il regolare iter procedurale, saranno inviate agli Uffici del registro competenti per territorio per la regolarizzazione del bollo, che applicheranno, se del caso, le previste sanzioni sulla base della normativa vigente.

Si chiede altresì agli stessi Enti e Confe derazioni di voler informare, con la massima sollecitudine, i propri soci e i propri iscritti sulla necessità che dichiarazioni e attestazioni rilasciate da pubbliche Amministrazioni a Enti o privati ai fini dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 164/92 (nuova disciplina delle denominazioni d’origine dei vini) e dal Dpr n. 384/94 (regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d’origine dei vini), vengano rilasciate in carta legale.

Tale comunicazione si è resa necessaria poiché vengono spesso manifestate alla scrivente perplessità e richieste di informazioni circa le modalità di applicazione del Dpr 26 ottobre 1972 n. 642 (disciplina dell’imposta di bollo) e successive modifiche e integrazioni, al momento della trasmissione di domande e della documentazione ad esse allegate.

Alle Regioni, alle Province autonome e all’Unione delle Camere di commercio cui la presente è diretta per conoscenza, si chiede, per la parte di competenza, la massima collaborazione nella divulgazione di questo comunicato.