Integrazione ai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine.
Articolo 1.
La pratica colturale dell’accurata cernita delle uve, prevista dai disciplinari di produzione di alcuni vini a denominazione di origine controllata e di origine controllata e garantita, prodotti nelle regioni e nelle province autonome del territorio nazionale, quale mezzo per riportare la effettiva produzione delle uve nei limiti massimi previsti da detti disciplinari, nel rispetto delle condizioni fissate negli stessi, è da considerarsi facoltativa.