Disposizioni concernenti l’utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola a Igt prodotti nel territorio della regione Toscana.
Articolo 1.
Nella designazione e presentazione dei vini da tavola a indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma Toscana», «Orcia», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana» prodotti nel territorio della regione Toscana è consentito utilizzare il riferimento al nome dei due vitigni.
I vitigni di cui al comma precedente devono essere compresi tra quelli elencati negli articoli 2 dei corrispondenti disciplinari di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini da tavola a indicazione geografica tipica, nei termini stabiliti dal citato articolo.
Articolo 2.
Il riferimento al nome dei due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini da tavola a indicazione geografica tipica di cui al precedente articolo, è consentito a condizione che:
– il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
– il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
– l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Articolo 3.
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 1997.