Pratiche enologiche del taglio nei vini a I.G.T. - Quesiti.
Quesito
Poiché sono sorti dubbi interpretativi circa la possibilità, prevista dall’art. 34, 1° comma, lettera c), del reg. 1622/00 di effettuare nei vini ad indicazione geografica tipica, il taglio disposto dall’art. 51, comma 2, del reg. 1493/99, ai fini dell’utilizzazione nell’etichettatura di un’indicazione geografica, e dagli art. 18 e 19 del reg. n. 753/02, ai fini dell’utilizzazione di una varietà di vite e dell’annata di raccolta, si chiede:
— nel caso ad esempio, del vino da tavola ad indicazione geografica «Lazio», regolarmente ottenuto, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del decreto ministero Politiche agricole del 22 novembre 1995, è possibile mantenere la denominazione geografica, se al vino, come previsto dall’art. 51, comma 2, del reg. 1993/99 viene aggiunto il 15% di vini provenienti da regioni diverse?;
— sempre nel caso del vino a I.G.T. «Lazio», regolarmente ottenuto ai sensi dell’art. 2, comma 3, del disciplinare di produzione, è possibile mantenere la denominazione geografica con la specificazione del vitigno e dell’annata di raccolta, se al vino viene aggiunto, come previsto dagli art. 18 e 19 del reg. 753/02, il 15% di vino proveniente da varietà di viti o annate diverse da quelle che figurano dell’etichetta?;
— in conclusione si chiede se, una volta ottenuto un vino a I.G.T., secondo le modalità previste dal relativo disciplinare di produzione, si può successivamente procedere al taglio, nella misura massima del 15% con un vino da tavola proveniente da altra zona geografica, varietà di vite o annata di raccolta, diverse da quelle che figurano nell’etichettatura?
Risposta
In riscontro alla nota sopra indicata, con la quale codesta Ditta ha posto taluni quesiti concernenti la designazione dei vini I.G.T. che abbiano subito talune pratiche enologiche, la scrivente in ordine ai singoli quesiti comunica:
1) dato che il disciplinare di produzione della I.G.T «Lazio» non prevede particolari disposizioni restrittive per la fattispecie considerata del taglio con il 15% di vini provenienti fuori zona, anche per la citata I.G.T. valgono le pertinenti norme comunitarie:
2) nel rispetto delle disposizioni di designazione previste dagli articoli 18, 19 e 20 del reg. n. 753/02 l’indicazione congiunta in etichetta di una varietà di vite e dell’annata è possibile anche per la I.G.T. «Lazio» soltanto se almeno l’85% del vino interessato, previa deduzione del quantitativo dei prodotti eventualmente utilizzati per lo zuccheraggio, proviene dalla varietà di vite e dall’anno di raccolta indicati in etichetta;
3) un vino I.G.T. (ivi compresa la I.G.T. «Lazio»), ottenuto secondo le norme del relativo disciplinare di produzione, può essere sottoposto al taglio nella misura massima del 15% con prodotto proveniente congiuntamente o disgiuntamente da altra zona geografica, altra varietà di vite o annata di raccolta, purchè per ciascuno degli elementi che figurano in etichetta (origine geografica - nome varietà - annata) sia rispettata la regola che deve essere rappresentata in una percentuale non inferiore all’85% del totale del vino ottenuto dal processo di assemblaggio in questione. Ad esempio una soluzione che consenta di applicare contemporaneamente le citate tre possibilità operative è quella di tagliare un vino I.G.T. «Lazio», ottenuto interamente da una precisa annata ed in purezza varietale, con al massimo il 15% di prodotto che sia contemporaneamente proveniente da fuori zona, derivato da altra o altre varietà e da diversa annata. Evidentemente altre soluzioni intermedie sono possibili, sempre nel rispetto delle citate norme comunitarie.