D.m. 25 luglio 2003, concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC. - Modalità per l’eventuale assemblaggio delle partite certificate «idonee».
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta Federdoc ha chiesto un chiarimento in merito al contenuto della nota della scrivente n. 61220 del 19 febbraio 2004 relativa all’argomento in oggetto.
Al riguardo, nello spirito di semplificazione delle procedure amministrative cui sono sottoposti gli operatori del settore ed a maggiore precisazione della citata nota del 91 febbraio 2004, la scrivente comunica che la seguente procedura, riportata nella circolare della scrivente n. 62226 del 30 marzo 2004:
«in caso di assemblaggio di partite DO già certificate idonee ai sensi del D.m. 25 luglio 2003, le ditte imbottigliatrici interessate devono produrre agli Organismi preposti ai controlli (ICRF, NAS, Servizi antisofisticazioni regionali, Consorzi autorizzati, ecc.) apposita autocertificazione sottoscritta dall’enologo di cui alla legge n. 129/91 - o di altro tecnico abilitato all’esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consenta l’effettuzione delle determinazioni analitiche in questione - responsabile del processo di assemblaggio che attesti la conformità della partita DO «coacervata», identificata con il relativo numero di lotto ai sensi del D. L.vo n. 109/92, ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione», sia da ritenere applicabile anche nel caso in cui la partita derivata dall’assemblaggio sia costituita da partite certificate idonee di annate diverse, purché la stessa partita assemblata risulti costituita da almeno l’85% di prodotto proveniente dall’anno da indicare in etichetta (art. 18 del reg. CE n. 753/2002). In ogni caso, per tale fattispecie, restano fatte salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione.
Nel ribadire, inoltre, quanto comunicato con la recente nota n. 62024 del 24 marzo 2005, circa la necessità della tempestiva trasmissione della citata autocertificazione ai Consorzi di tutela autorizzati all’attività di controllo, le Organizzazioni e gli Enti in indirizzo, nell’ambito delle rispettive competenze ed operatività, sono tenuti ad assicurare la più scrupolosa osservanza delle indicazioni sopra riportate.