D.m. 25 luglio 2003, concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC. - Modalità per l’eventuale assemblaggio delle partite certificate «idonee».
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta Federdoc ha chiesto un chiarimento in merito al contenuto della nota della scrivente n. 61479 del 1 marzo 2005 relativa all’argomento in oggetto.
Al riguardo, nello spirito di semplificazione delle procedure amministrative cui sono sottoposti gli operatori del settore ed a maggiore precisazione della citata nota del 1 marzo 2005, la scrivente comunica che la dicitura riportata nella circolare della scrivente n. 62226 del 30 marzo 2004 «...produrre agli Organismi preposti ai controlli... apposita autocertificazione», sia da intendere, per quanto concerne la competenza dei Consorzi di tutela autorizzati all’attività di controllo, nel senso che le ditte imbottigliatrici devono trasmettere tempestivamente l’autocertificazione di cui trattasi a detti Consorzi, i quali sulla base di tale autocertificazione, devono rilasciare per le relative partite coacervate il parere di conformità, quale ultimo adempimento previsto nell’ambito del piano dei controlli approvato con specifico decreto ministeriale (ai sensi del D.m. 29 maggio 2001, 21 marzo 2002 e 31 luglio 2003).
Resta inteso che la stessa autocertificazione deve essere tenuta, da parte del produttore e/o imbottigliatore, a disposizione degli organismi preposti ai controlli (ICRF, NAS, Servizi antisofisticazioni regionali ecc.) che ne facciano richiesta.