Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 10-10-2005
Numero provvedimento: 66332
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Richiesta di modifica del decreto 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine.

In riscontro alla nota sopra indicata con la quale codesta Unione ha richiesto la modifica del decreto in oggetto, al fine di consentire per talune tipologie di vini DOCG la possibilità di «sostituire le tappature in sughero con altre di tipo sintetico o con il tappo a vite ...», la scrivente esprime parere negativo.

Ciò in quanto, ai sensi della L. n. 164/92, con le DOCG si qualificano i vini di particolare pregio e che abbiano acquisito una certa rinomanza sia a livello nazionale che internazionale e come tali appartengono alla massima categoria gerarchica qualitativa.

Ad avviso della scrivente è dunque inopportuno svilire l’alta l’immagine che tali vini hanno conseguito nei confronti dei consumatori mediante l’utilizzo di chiusure innovative, che non sono consone a vini di altissimo pregio, per i quali invece anche l’estetica dei recipienti, considerati nel loro insieme, deve rispettare i canoni della consolidata tradizione.