Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 03-03-2004
Numero provvedimento: 61601
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Procedure per il rilascio dei contrassegni dei vini D.O.C.G. Quesiti.

 

In riscontro ai quesiti pervenuti sull’argomento indicato in oggetto dalla Camera di commercio di Forlì-Cesena e dalla Cantina dei vini tipici dell’Aretino con le note in riferimento, la scrivente, a parziale superamento delle indicazioni fornite con la nota n. 62527 del 19 giugno 1995, e al fine di assicurare una puntuale applicazione della disciplina vigente in materia di vini D.O.C.G. da parte degli operatori e degli enti interessati, fornisce di seguito le relative indicazioni.

Al riguardo, si premette che di recente sono entrati nella pratica attuazione il D.m. 25 luglio 2003, recante disposizioni in materia di esami analitici e organolettici dei vini D.O.C. e D.O.C.G., e il D.m. 31 luglio 2003, relativo all’attività di controllo, in via sperimentale, sulla produzione di vini D.O.C. e D.O.C.G. ai sensi del D.m. 29 maggio 2001.

In tale contesto viene riservata particolare attenzione alla disciplina dei vini D.O.C.G. Infatti il D.m. 25 luglio 2003, oltre a ribadire il principio che l’esame organolettico deve essere effettuato entro un determinato margine di tempo dall’imbottigliamento (ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della legge n. 164/1992), stabilisce poi all’articolo 20 le concrete misure per assicurare la rispondenza tra la certificazione di idoneità e le relative partite imbottigliate dei vini D.O.C.G. (annotazione nel registro di imbottigliamento dei riferimenti al numero e alla serie dei contrassegni D.O.C.G.).

Per quanto concerne la citata attività di controllo sull’intera filiera produttiva ai sensi del D.m. 31 luglio 2003, limitatamente alle D.O.C.G. per le quali sono stati autorizzati i relativi Consorzi di tutela, i piani di controllo approvati, conformemente alle disposizioni del D.m. 21 marzo 2002, prevedono (nella sezione riservata al soggetto «imbottigliatore» e alla fase di filiera «imbottigliamento») che i contrassegni D.O.C.G. devono essere rilasciati alla ditta imbottigliatrice, a seguito del parere di conformità della relativa partita espresso dal Consorzio di tutela autorizzato.

In tale contesto normativo e operativo è, pertanto, da ribadire il principio già espresso dalla scrivente, conformemente alle indicazioni fornite dall’Ispettorato centrale repressioni frodi, secondo il quale i contrassegni D.O.C.G. devono essere rilasciati dalla competente Camera di commercio i.a.a., o dal Consorzio di tutela autorizzato all’uopo delegato dalla citata Camera di commercio, previa certificazione di idoneità della relativa partita di vino D.O.C.G., direttamente alla ditta imbottigliatrice, in quanto l’apposizione del contrassegno costituisce la prova tangibile del livello qualitativo che il vino di «particolare pregio» possiede al momento dell’imbottigliamento.

Sono, pertanto, da escludere sia il rilascio dei contrassegni D.O.C.G. a produttori che non effettuano l’imbottigliamento, sia la cessione dei contrassegni da parte delle ditte imbottigliatrici, cui sono stati attribuiti dalla competente Camera di commercio, ad altre ditte imbottigliatrici.

L’unica eccezione a detta disciplina può verificarsi soltanto per i vini D.O.C.G. che, nel rispetto delle disposizioni sulla zona di imbottigliamento stabilite dai rispettivi disciplinari di produzione, possono essere imbottigliati in Svizzera, conformemente al punto II dell’Accordo Italo-Svizzero del 28 settembre 1994. Solo in tal caso infatti «i contrassegni saranno inviati a destinazione a cura dell’esportatore e a spese dell’importatore». In tal caso, infatti, per esportatore può intendersi la ditta produttrice e venditrice della partita di vino D.O.C.G., la quale ha conseguito dalla competente Camera di commercio la certificazione di idoneità alla D.O.C.G. e i relativi contrassegni, fermo restando che la partita stessa deve essere imbottigliata in territorio elvetico entro 90 giorni dalla data di certificazione dell’esame organolettico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.m. 25 luglio 2003.