Quesiti vari dell’Associazione Vignaioli Piemontesi.
Si fa riferimento alla nota n. 0918/90/905 del 17 ottobre 2003 dell’Associazione menzionata, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in ordine a taluni adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di vini a denominazione d’origine e di dichiarazione di produzione vitivinicola.
Al riguardo, si fornisce di seguito l’avviso di questo Ispettorato relativamente a ciascun singolo quesito:
Quesito n. 1:
Qualora un vinificatore detenga un prodotto destinato a diventare un v.q.p.r.d. non ancora sottoposto agli esami chimicoorganolettici di cui al decreto 25 luglio 2003 e desideri commercializzarlo come vino da tavola rinunciando alla denominazione, deve effettuare qualche comunicazione? Risposta:
Si ritiene che sia necessaria solo l’annotazione dello scarico del quantitativo di prodotto atto a diventare d.o. dal relativo conto e la contestuale annotazione dello stesso quantitativo in carico al conto del vino da tavola.
Quesito n. 2:
Il vino Carema già sottoposto ad esame chimico-fisico e organolettico deve essere nuovamente sottoposto ad esame chimico-fisico e organolettico per potersi fregiare della qualificazione «Riserva» quando raggiunge i quattro anni di invecchiamento?
Risposta:
Si ritiene che il vino debba ripetere l’esame potendo essere sostanzialmente mutate, nel corso dell’invecchiamento, le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto.
Quesito n. 3:
Quando i prodotti a monte del vino cambiano colore per effetto del mélange, del taglio o della vinificazione, è necessario indicarli in quadro G, sezione II, della dichiarazione di produzione, nel colore iniziale o nel colore finale?
Risposta:
Si ritiene che debba essere indicato il colore iniziale poiché nelle istruzioni relative al quadro GII si prevede che siano indicati «i prodotti utilizzati per la vinificazione», mentre per i quadri E e GV le stesse istruzioni fanno riferimento, rispettivamente, ai prodotti «ceduti» e ai prodotti «ottenuti».
Quesito n. 4:
1. È corretto non indicare in denuncia di produzione i prodotti a monte del vino originari da altri Stati membri?
2. Nel caso di cessione di prodotti a monte del vino di origine nazionale verso altri Stati membri è corretto indicare i prodotti in quadro E e allegare alla propria dichiarazione un modello F1 con barrata la casella: «Utilizzatore non vinificatore» in analogia alle cessioni verso soggetti italiani non tenuti a presentare la dichiarazione di produzione?
Risposta 1:
I prodotti a monte del vino provenienti dall’Ue devono essere indicati in un allegato, non prestampato, da redigere a cura del dichiarante (nota n. F/2111 del 26 novembre 1998 della ex D.G. Politiche comunitarie e internazionali - pag. 2, quarto trattino).
Risposta 2:
I prodotti a monte del vino ceduti all’estero dovranno essere indicati sia nel quadro E che nell’Allegato F1, indicando quale destinatario «l’utilizzatore non vinificatore», da allegare alla dichiarazione del cedente (nota n. F/2111 del 26 novembre 1998 della ex D.G. Politiche comunitarie e internazionali - pag. 2, quinto trattino - se ne allega copia).
Quesito n. 5:
Qualora una cantina cooperativa ceda una parte dell’uva ricevuta dai soci sotto forma di uva intera o pigiadiraspata, è corretto indicare l’uva ceduta, espressa in ettolitri di vino feccioso, in quadro G, sezione II?
Risposta:
Si ritiene che le uve introdotte e poi cedute non debbano essere indicate nel quadro GII (quadro riservato ai prodotti introdotti e poi trasformati) ma solo nei quadri D (prodotti ricevuti) ed E (prodotti ceduti).
Quesito n. 6:
È corretto affermare che, nel caso di imbottigliamento per conto di terzi, l’obbligo di iscrizione all’albo degli imbottigliatori non ricade sull’imbottigliatore bensì sull’impresa che procede all’imbottigliamento per conto di terzi?
Risposta:
Si ritiene che, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 753/02 nonché dell’articolo 1, paragrafo 2, lett. b), del D.m. 31 luglio 2003, l’obbligo d’iscrizione ricada sia sull’imbottigliatore fisico che sull’imbottigliatore in senso giuridico: quest’ultimo, tuttavia, dovrebbe comunque indicare nella richiesta di registrazione all’albo presso quale imbottigliatore fisico intende far imbottigliare per proprio conto, comunicando anche le eventuali successive variazioni.
Quesito n. 7:
Fermo restando l’obbligo di annotare, per ogni operazione di imbottigliamento, tutte le informazioni aggiuntive richieste dall’articolo 4 del decreto 31 luglio 2003, è consentito continuare ad annotare le varie operazioni nella loro successione cronologica senza usare colonne separatorie per ogni denominazione?
Risposta:
Si ritiene che, poiché comunque la normativa comunitaria in materia (articolo 14 del regolamento n. 884/01) richiede una registrazione separata, partita per partita, di ciascun prodotto imbottigliato, sia possibile consentire l’annotazione delle operazioni d’imbottigliamento in senso cronologico.