D.m. 25 luglio 2003 - Certificazione delle partite di vini a denominazione di origine il cui disciplinare prevede un periodo minimo obbligatorio di affinamento in bottiglia prima della loro immissione al consumo.
Con riferimento alla disciplina in oggetto, da parte di taluni Organismi, nonché dagli operatori del settore vitivinicolo, sono pervenuti alcuni quesiti in merito all’epoca in cui sia possibile procedere alla certificazione delle partite di vini, DOCG o DOC per le quali, ai sensi dei relativi disciplinari di produzione, è previsto un periodo minimo obbligatorio di affinamento in bottiglia.
Al riguardo, si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti al fine di consentire agli operatori la corretta applicazione delle disposizioni previste dal citato D.m. 25 luglio 2003.
Occorre innanzi tutto precisare che il disposto di cui all’art. 1, comma 3, del citato D.m. 25 luglio 2003, concernente i vini DOCG elaborati in bottiglia, è riferito ai soli vini spumanti DOCG elaborati con il «metodo tradizionale» o «metodo classico» e che, pertanto, non sia pertinente per le partite di vino cui si riferisce l’affinamento in bottiglia, ovvero soprattutto per i vini DOCG e DOC rossi e precedentemente sottoposti ad un più o meno lungo periodo di invecchiamento obbligatorio.
Detto disposto è stato, infatti, previsto solo per la citata categoria di spumanti DOCG, a livello di disposizione particolare rispetto alla norma generale (art. 1, comma 2, dello stesso decreto), che prevede per le partite DOCG la ripetizione dell’esame organolettico prima dell’imbottigliamento, al fine di consentire un unico prelievo al momento in cui il prodotto, necessariamente già imbottigliato, abbia raggiunto le caratteristiche minime per l’immissione al consumo previste dal relativo disciplinare.
Tanto premesso, considerato che l’affinamento in bottiglia costituisce l’ultima fase di un lungo processo di elaborazione, la quale tuttavia non risulta determinante ai fini dell’ottenimento per la relativa partita dei requisiti minimi previsti per l’immissione al consumo (in genere dall’art. 6 dei rispettivi disciplinari), la scrivente:
— ribadisce la piena validità delle numerose ed organiche disposizioni operative previste dal D.m. 25 luglio 2003 per il complesso procedimento degli esami analitici ed organolettici dei vini DO;
— tenute delle effettive esigenze degli operatori del settore, i quali in caso di rivedibilità di una partita già imbottigliata dovrebbero subire un pesantissimo onere per effettuare le eventuali pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
— ritenuto in ogni caso di far salve le eventuali disposizioni più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione in merito all’epoca di prelievo dei campioni da sottoporre agli esami in questione, ritiene che, sul piano della generalità, gli esami analitici ed organolettici nonché il prelievo dei relativi campioni, per le partite dei vini soggette all’affinamento in bottiglia possa essere legittimamente ed utilmente effettuato anche precedentemente al condizionamento delle partite medesime.
Detta possibilità operativa, ovviamente, implica che le partite stesse abbiano raggiunto i requisiti chimico-fisici ed organolettici minimi per l’immissione al consumo previsti dai rispettivi disciplinari, in ogni caso è a totale rischio del produttore sottoporre agli esami in questione partite che non abbiano raggiunto i citati requisiti, con la conseguenza che saranno dichiarate «non idonee».